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Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 52

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 2 - Espletamento dell'esame di Stato

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.

5. L'esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;

b) delle competenze logico matematiche;

c) delle competenze nelle lingue straniere.

6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

7. Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

8. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

9. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.