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Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 52

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 8 - Esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello - primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, consta di una prova orale e prevede la realizzazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 che, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell'adulto, può riguardare un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro realizzato dall'adulto stesso nel corso dell'anno.

2. Nel corso della prova orale, condotta a partire dall'elaborato, è comunque accertato, secondo i risultati di apprendimento previsti dall'allegato A.1 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello, il possesso delle competenze e, in particolare:

a) dell'asse dei linguaggi (competenze da 1 a 8);

b) dell'asse matematico (competenze da 13 a 16).

3. L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

4. L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell'elaborato.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 25 settembre 2020, n. 122. Nella sessione straordinaria non si prevede la realizzazione dell'elaborato di cui al comma 1.

6. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.

7. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2022.