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Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 52

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 7 - Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano e per le scuole italiane all'estero

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso la prova orale.

3. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per adattarne l'applicazione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo alla evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.