FAQ sulle utilizzazioni

Proponiamo all'attenzione del lettore una serie di domande e risposte che comprendono i maggiori dubbi e interessi sulle utilizzazioni e/o assegnazioni provvisorie

 



A chi va presentata la domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità?

Le domande di utilizzazione debbono essere indirizzate all’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di servizio. Fa quindi fede il protocollo della scuola.

 

A chi va presentata la domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia?

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia debbono essere presentate direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità.

 

A chi va presentata la domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica?

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

 

Per quali motivi è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria?

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento ai genitori.

 

Sono stato assunto in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2009. Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria?

Non sono consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

 

Sono un docente assunto in ruolo nello scorso anno scolastico sulla classe A043, ma non ho superato il periodo di prova. Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria per la classe A050?

Il personale che non abbia superato il periodo di prova non può presentare domanda di assegnazione provvisorie per classi di concorso diversa da quella di titolarità.

 

Sono un docente titolare su posto di sostegno da 3 anni. Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria su posto normale?

No. A causa del vincolo quinquennale, è possibile solo chiedere posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.

 

Sono stata nominata in ruolo nell’a.s. 2008/2009. Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria?

In base a quanto disposto nell’art. 2 comma 2 del C.C.N.I. del 12.02.2009, può partecipare all’assegnazione provvisoria anche in altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l’a.s. 2009/2010, possono chiedere l’assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2008/2009, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento, qualora beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8, punti I, III, IV, VI e VII.

 

Nel caso della richiesta di assegnazione provvisoria per motivi di ricongiungimento al familiare è obbligatorio chiedere tale comune come prima preferenza?

Il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune.

 

Il punteggio per il ricongiungimento ai genitori spetta in ogni caso?

No. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre 2009).

 

Sono titolare nella provincia di Napoli. Posso chiedere l’assegnazione provvisoria per sedi dello stesso comune?

L’assegnazione provvisoria nel comune di titolarità e possibile solo nei comuni che comprendono più distretti, come quello di Napoli.

 

Posso avere l’assegnazione provvisoria su posti di durata inferiore all’anno scolastico?

No. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

 

Ho un contratto a tempo indeterminato in part time. Posso chiedere l’assegnazione provvisoria?

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

 

Come si calcola il punteggio nelle graduatorie per le utilizzazioni?

La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 12 febbraio 2009 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

  • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;

  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;

  • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;

  • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;

  • per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 36 del 23 marzo 2009.

 

La valutazione dei titoli è effettuata dall’USP?

La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 1) titolare di cattedra e/o posto nella scuola é formulata, da ciascuna istituzione scolastica in cui presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti.

 

Sono un docente titolare presso la sede coordinata di un istituto superiore ubicato in comune diverso. Il prossimo anno si verificherà una contrazione nell’istituto principale. Come si determina il soprannumero?

Nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, sezioni staccate o scuole coordinate, poiché le sezioni o scuole vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico della scuola o istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si é verificata nella scuola o istituto principale ovvero all'organico della sezione associata, sezione staccata o scuola coordinata in cui si é verificata se la situazione di soprannumerarietà.

 

La classe di concorso alla quale appartengo risulta in soprannumero a livello provinciale. Nella mia scuola di titolarità, però, non vi è soprannumero. Posso ugualmente fare domanda di utilizzazione in altra classe di concorso per poter avere, poi, nel prossimo anno la precedenza per i passaggi di cattedra?

Si, è possibile. Il CCNI sulle utilizzazioni prevede, infatti, che i docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero,possono chiedere l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. In tale categoria rientrano anche i docenti di educazione musicale che chiedono di essere utilizzati su posti di strumento musicale qualora vi sia esubero a livello provinciale; questi ultimi possono chiedere di essere utilizzati nella predetta classe di concorso solo se inseriti nella relativa graduatoria ad esaurimento; le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della predetta graduatoria che precedono il richiedente.

 

Vorrei chiedere l’utilizzazione nella mia classe di concorso in altra provincia. E’ possibile?

Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso e nella provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

 

Nella mia scuola si è verificata una contrazione di 3 ore sulla mia classe di concorso. Devo essere utilizzata in altra scuola per completare l’orario?

Negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento, i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. La presente normativa si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

 

Sono un’insegnante di scuole primaria trasferita d’ufficio per la contrazione di organico. Posso chiedere di essere utilizzata nella scuola di precedente titolarità?

Il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente titolo alla precedenza di cui all’art. 8, comma 1, punto 2 e appartenente a ruolo in esubero sarà utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso. In caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, a disposizione nella ex scuola di titolarità prioritariamente per la copertura di supplenze e sulla base di quanto previsto dal POF per l’arricchimento dell’ offerta formativa. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.

 

Quando si effettua un’utilizzazione d’ufficio?

Le assegnazioni d'ufficio sono disposte solo nei confronti del personale in esubero privo della sede di titolarità, vale a dire titolare senza sede nella provincia o sulla DOP, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale. Le predette assegnazioni d’ufficio sono disposte solo per posti di ruolo pari o superiori a quello di appartenenza.

 

E’ possibile, ed in quali casi, ottenere un provvedimento di messa a disposizione?

Qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza, che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l’insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione pari all’eccedenza di personale fino al riassorbimento del soprannumero.

 

Come verranno assegnate le ore di approfondimento della classe A043 rimaste disponibili?

Le eventuali disponibilità orarie residue per l’approfondimento in materie letterarie nel tempo normale, per l’approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l’incremento orario nel tempo prolungato fino a 40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese e non assegnate nell’ambito delle operazioni di competenza dell’USP (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole. Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente diritto al completamento dell’orario e, successivamente, come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso.

 

Quale è la sequenza operativa delle varie operazioni di utilizzazioni, sistemazioni, assegnazioni provvisorie e assegnazioni delle sedi definitive su posto normale?

La sequenza operativa delle operazioni è la seguente:

1) Utilizzazione su posto di lingua straniera nella scuola primaria, con precedenza nell’ambito del circolo di Titolarità.

2) Utilizzazione del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto I: a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120); b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

3) Utilizzazione del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II: Personale docente che, a partire dall’a. s . 2004/2005 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto.

4) Utilizzazione del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto III nell’ordine riportato:

a) Personale docente diversamente abile di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) Personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

c) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

5) Utilizzazione del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto IV del presente contratto nell’ordine riportato:

a) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:

- coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di diversamente abile in situazione di gravità.

- unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore diversamente abile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, diversamente abili, residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza.);

b) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il terzo grado( nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o affidatario di persona diversamente abile in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto diversamente abile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di parenti minori, diversamente abili, residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza.).

Nota: La lavoratrice madre con prole di età inf. di un anno (art. 8 comma 1 punto IV lettera i) ) viene trattata con priorità nell’ambito di ciascuna delle fasi successive.

6) Utilizzazione del docente cessato dal collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 35 comma 5 della legge 27/12/2002 N. 289.

7) Conferma , a domanda, del docente nella scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico precedente, nell’ambito della stessa classe di concorso o tipologia di posti di titolarità.

8) Utilizzazione sul distretto sub-comunale di precedente titolarità (in caso di trasferimento d’ufficio in diverso distretto sub-comunale), sul comune di precedente titolarità, o, in subordine, su comuni viciniori, specificamente richiesti dal docente trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità.

9) Utilizzazione del personale docente beneficiario, nell’ordine, delle seguenti precedenze:

a) personale coniuge di militare o di categoria equiparata (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

b) coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

c) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

10) Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti già titolari su D.O.P.

11) Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti entrati nella D.O.P. a seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall’anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni.

12) Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti non licenziabili che non trovano sistemazione per l’insegnamento d’appartenenza.

13) Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti di cui all’art. 2 lettera c), i): docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;

14) Conferma a domanda e successiva utilizzazione a domanda del docente appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia in classe di concorso diversa da quella di titolarità. Valido solo per la scuola secondaria

16) Utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. Valido solo per la scuola secondaria

17) Conferma a domanda e successiva utilizzazione a domanda del docente proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. Valido solo per la scuola secondaria

18) Utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. Valido solo per la scuola secondaria

18) Utilizzazione a domanda dei docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2008/2009 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2009/2010 (art. 2 comma 1 lettera e).

19) Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia su tipo posto comune.

20) Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti allo stesso ruolo provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

21) Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti a classi di concorso con esubero nella provincia da cui provengono. Valido solo per la scuola secondaria

22) Assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

23) Utilizzazione su sostegno a domanda di docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;

24) Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

25) Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia.

26) Assegnazione della sede provvisoria su sostegno ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva.

27) Assegnazione della sede provvisoria su tipo posto comune ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva.