Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022: Opzione donna - Quota 102 - Ape sociale

a cura di Mario Rossi

La nota redazionale, a cura di Mario Rossi, commenta la circolare n. 3430 del 31 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Istruzione, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 2021, ha fornito indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022.

 

Si premette che per l'introduzione della Quota 102 noi abbiamo già pubblicato un Servizio Redazionale specifico nel n. 10 del 18/1/2022 (pagine 60/63) di Notizie della Scuola al quale rinviamo e quindi in questa sede ci limitiamo a riproporre i Prospetti dei Requisiti per la cessazione sia per la fattispecie Quota 100 che per la più recente Quota 102.

Invece per quanto riguarda la cessazione anticipata per l'Opzione donna noi trattiamo qui in maniera completa, non avendo provveduto prima.

Ricordiamo anzitutto che le domande di cessazione dal servizio dal 1/9/2022 per Opzione Donna – come tutte le annuali domande di cessazione dal servizio – quest'anno sono state prodotte entro il 31/10/2021 (termine slittato ope legis al 2/11/2021), mentre i requisiti sia di età che di anzianità richiesti per questo specifico tipo di cessazione dovevano essere stati già maturati entro il 31/12/2020.

Intanto la sopravvenuta legge di bilancio 30/12/ 2021, n. 234 (così come ha fatto per la quota 100) con l' art. 1, co. 94, ha spostato di un anno i due requisiti previsti per l'Opzione Donna e quindi ha riaperto i termini per la domanda fissandoli  al 28/2/2022.

Il tutto si comprenderà meglio dai seguenti Prospetti di cui il primo (quello originario) si riferisce la situazione prima vigente, mentre subito dopo si ripropone lo stesso Prospetto modificato e aggiornato con le più recenti modifiche, ribadendo che il termine per produrre la relativa istanza di cessazione per Opzione Donna è fissato al 28/2/2022.

 A) Opzione donna (Originario)

Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178

 

 

Requisiti contributivi

Requisiti anagrafici

Maturati al 31 dicembre 2020

Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2020

58 anni maturati al 31 dicembre 2020

 

B) Opzione donna (Aggiornato)

Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 conv. con modif. dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, art. 1, co. 336 Legge 30/12/2020 n. 178, nonché art. 1, co. 94, legge 30/12/ 2021, n. 234

 

 

Requisiti contributivi

Requisiti anagrafici

Maturati al 31 dicembre 2021

Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021

58 anni maturati al 31 dicembre 2021

Il termine perentorio per produrre la relativa istanza è fissato al 28/2/2022

 

Circa le modalità per la presentazione delle domanda si rinvia alle istruzioni operative di cui alla sopra riportata Nota M.I. 31.01.2022, n. 3430

 

Con l'occasione riproponiamo anche il Prospetto per la Quota 102 (subito dopo quello di Quota 100 che lo ha preceduto e per il quale comunque rinviamo al nostro precedente Servizio Redazionale già menzionato, pubblicato in Notizie della Scuola n. 10/2022).

 

A) Quota 100

Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 476 Legge 27 dicembre 2019, n. 160

 

 

Requisiti contributivi

Requisiti anagrafici

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021

Anzianità contributiva minima di 38 anni

62 anni

 

B) Quota 102:

Intanto va aggiunto che con l'art. 14 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato" è stato previsto un allargamento della Quota 100 con l'introduzione della Quota 102 anche per il personale della Scuola per le cessazioni dal 1/9/2022 mediante riapertura del termine per presentare la domanda fissato, dall'art. 14, comma 7, alla data del 28 febbraio 2022.

Qui di seguito proponiamo il nuovo Prospetto della Quota 102.

 Quota 102 - Art. 14 Decreto-Legge 28/1/2019 n. 4 conv. con modif. dalla L. 28/3/2019 n. 26 e modificato per l'anno 2022 dalla Legge 30.12.2021, n. 234 art 1, co. 87

 

Requisiti contributivi

Requisiti anagrafici

Requisiti da maturare
entro il 31 dicembre 2022

Anzianità contributiva minima
di 38 anni

64 anni

 

 Ape sociale

La Nota M.I. ha evidenziato anche che la stessa Legge di bilancio ha esteso il termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2022 con domanda da produrre entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Ed in tale contesto la stessa Nota M.I. – per coloro avevano prodotto la domanda di cessazione per Opzione Donna con esito positivo – ha previsto la possibilità di optare per l'APE sociale esclusivamente entro e non oltre lo stesso termine del 31 marzo 2022.

In proposito però è doverosa una precisazione sull'APE sociale, in quanto, mentre l'Opzione Donna costituisce una vera e propria pensione, l'APE Sociale è tutt'altra cosa.

Infatti non ha natura di Pensione, ma è solo un'Indennità connessa alla Pensione, perché si limita esclusivamente ad assicurare all'interessato che versi in particolari situazioni meritevoli di tutela e non conciliabili con l'attività lavorativa una modesta risorsa economica per solo 12 mensilità all'anno all'unico scopo di accompagnarlo all'età di pensione (di vecchiaia o anticipata).

Inoltre in tale situazione non spetta la contribuzione figurativa, né gli assegni per il nucleo familiare ed inoltre il trattamento di APE sociale cessa in caso di morte del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ma poiché spesso si parla dell'APE Sociale, anche ad alti livelli riteniamo proporre qui di seguito un Servizio sintetico sull'argomento.

Sintesi della disciplina sull'APE Sociale

 Concetto, natura e contenuto dell'APE Sociale

L'APE Sociale non ha natura di Pensione anche se è connessa alla Pensione con cui comunque non va confusa.

Essa è essenzialmente una misura sperimentale introdotta dal 1/5/2017 e prorogata 31/12/2022 e consiste in un'indennità a carico dello stato erogata dall'inps, attribuita in particolari circostanze oggettive fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione spettante a vario titolo (vecchiaia o anticipata).

 

Campo di applicazione e requisiti di età e di anzianità per le varie categorie per poter accedere all'APE Sociale.

Spetta agli iscritti all'assicurazione obbligatoria per la pensione dei lavoratori dipendenti  o a forme sostitutive ed esclusive (tra cui i Pubblici Dipendenti) che si trovino in una delle situazioni che qui di seguito saranno individuate (v. successivo Punto II):

 I) Requisito di età

Per poter richiedere l'Ape Sociale occorre aver maturato almeno 63 anni di età.

 II) Requisiti di anzianità contributiva richiesta in base alla categoria di appartenenza, secondo quanto di seguito riportato:

a) disoccupati con anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi art. 3, co. 3, legge 5/2/1992, n. 104, nonché altre categorie assimilate[1] e che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) coloro che abbiano una capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

d) lavoratori dipendenti che siano in possesso di;
1) che abbiano almeno 36 anni di anzianità contributiva di cui 7 negli ultimi 10 (a prescindere dal tipo di lavoro), ovvero
2) nel caso di esercizio di professioni gravose (di cui all' elenco di cui allegato 3 alle legge n.234/2021) basta che queste siano state esercitate per almeno 6 anni negli ultimi 7;
Si precisa che per il personale della scuola rientrano nella categoria delle professioni gravose quelle dei docenti di scuola primaria o pre-primaria (ossia elementare o dell'infanzia).

N.B. I requisiti contributivi di cui sopra sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Misura del trattamento economico a titolo di Ape Sociale e suA DURATA E limitazioni rispetto alla pensione.

La misura del trattamento economico a titolo di Ape Sociale spetta in misura è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, ma non oltre il limite massimo di €. 1.500 mensili, non rivalutabili, né integrati al minimo.

Qualora la contribuzione sia stata versata presso più gestioni il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione.

L’APE Sociale è corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero di un trattamento pensionistico diretto anticipato rispetto alla pensione di vecchiaia

Durante il godimento dell’indennità non spetta la contribuzione figurativa, né gli Assegni per il Nucleo Familiare.

Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

 

Domanda, modalità

Chi intende fruire dell'APE Sociale ed ha maturato  i requisiti sopra esposti entro il 31/12/2021 deve essere cessato dal servizio e presentare, indirizzandole alle sedi territoriali INPS di competenza, in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.

1) domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2022, o 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022

2) contestualmente (o almeno nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento) anche la domanda di accesso alla prestazione: questo per non perdere ratei di trattamenti dovuti.

 

Incompatibilità limitata con altre attività e conseguenze in caso di violazione

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui.

Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall'APE Sociale; l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la sede INPS procede al relativo recupero.

 

Termine di lavorazione e responsabile

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni ed è previsto anche il responsabile del procedimento.

Conclusione sulla ratio dell'APE Sociale in rapporto alla pensione.

Abbiamo detto che l'APE Sociale non ha natura di Pensione.

Essa infatti è solo un'Indennità connessa alla Pensione, perché si limita esclusivamente ad assicurare all'interessato che versi in particolari situazioni meritevoli di tutela (non solo esercizio di professioni gravose, ma anche altre situazioni personali o familiari) e non conciliabili con l'attività lavorativa una modesta risorsa economica all'unico scopo di accompagnarlo all'età di pensione (di vecchiaia o anticipata).

 

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[1] Più precisamente qualora assistano un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti