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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 262

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Definizioni

Art. 2 -  Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 -  Funzionalità del FVOE

Art. 4 -  Successive evoluzioni delle funzionalità del FVOE

Art. 5 -  Modalità operative

Art. 6 -  Documentazione a comprova dei requisiti generali

Art. 7 -  Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico- organizzativo ed economico-finanziario e dei requisiti da verificare in capo all'aggiudicatario o in fase di esecuzione.

Art. 8 -  Modalità tecniche per la fornitura dei dati in interoperabilità

Art. 9 -  Correttezza e veridicità dei dati contenuti nel FVOE e relative responsabilità

Art. 10 -  Protezione dei dati personali e misure di sicurezza relativi ai dati acquisiti direttamente dal FVOE e/o mantenuti ai fini del riuso

Art. 11 -  Sanzioni

Art. 12 -  Disposizioni transitorie e finali

Formula iniziale

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Visto Il provvedimento adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) con delibera n. 261 del 20 giugno 2023, che si intende qui integralmente richiamato.

Visto L'articolo 24, comma 4, del codice secondo cui, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito AgID) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'OE, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP.

Visto L'articolo 225, comma 2, secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 24 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e, in via transitoria, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Vista La delibera dell'ANAC n. 464 del 27/7/2022, adottata di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID, recante «Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale», con cui è stato dato avvio al Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE).

Tenuto conto che l'utilizzo delle funzionalità del FVOE consente una sostanziale riduzione dei tempi delle verifiche e, pertanto, assume rilevanza anche ai fini del rispetto dei termini di conclusione delle procedure di cui all'articolo 17, comma 3, del codice.

Visto Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ANAC Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), adottato dall'ANAC con Delibera n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l'articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l'intervento dell'ANAC.

Vista L'intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, accordata con nota acquisita al prot. Autorità n. 44903 del 12 giugno 2023;

Vista L'intesa dell'AgID, accordata con nota acquisita al prot. Autorità n. 42097 del 1° giugno 2023;

DELIBERA

Art. 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) codice, il decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023;

b) GDPR 2016/679, il Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati -Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

c) BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62 bis del codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice;

d) FVOE, il Fascicolo virtuale dell'OE in cui sono contenuti tutti i dati che consentono la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche;

e) Soggetti abilitati: i soggetti autorizzati ad operare sul FVOE per conto della stazione appaltante/ente concedente e dell'operatore economico e i soggetti da questi delegati;

f) Anagrafe unica degli operatori economici, l'Anagrafe di cui all'articolo 31 del codice che censisce gli operatori economici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili;

g) Elenchi aggiornati di operatori economici già accertati, gli elenchi previsti dall'articolo 23, comma 3, del codice;

h) PDND, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005;

i) Piattaforme di approvvigionamento digitale, le piattaforme di cui all'articolo 25 del codice;

j) Enti certificanti, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli enti privati che rilasciano attestazioni oppure sono in possesso di dati e/o informazioni idonee a comprovare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice e/o dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice;

k) stazione appaltante, come definita nell'ALLEGATO I.1, articolo 1, comma 1, lettera a), del codice ovvero "qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice";

l) ente concedente, come definito nell'Allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera b), del codice ovvero "qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice";

m) SOA, le Società Organismo di Attestazione;

n) CIG, il codice Identificativo Gara;

o) Operatore economico, l'operatore economico partecipante, l'ausiliario o il subappaltatore;

p) DGUE, il Documento di Gara Unico Europeo;

q) CEL il certificato di esecuzione dei lavori;

r) PEC, la Posta elettronica certificata;

s) CAD, il decreto legislativo n. 82/2005 recante il codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i.;

t) SPID, il Sistema pubblico di identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento disciplina il funzionamento del FVOE, le modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitatii, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini

Art. 3 - Funzionalità del FVOE

3.1 Il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:

a) il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;

b) il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui alla lettera a).

3.2 Il FVOE consente, altresì:

a) alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;

b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;

c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;

d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell'ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);

e) Il riuso, da parte delle SOA, dell'esito delle verifiche di cui alla precedente lettera d) e di quelle effettuate nell'ambito di precedenti procedimenti di attestazione con riferimento ai CEL privati, ai documenti a corredo degli stessi e ai titoli di studio e di abilitazione.

3.3 Per l'utilizzo del FVOE:

a) la stazione appaltante e l'ente concedente, tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti;

b) il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l'accesso al FVOE dell'OE; il sistema consente l'accesso al fascicolo previa autorizzazione dell'OE;

c) attraverso il DGUE l'OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti. L'OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND;

d) Il sistema consente alla stazione appaltante l'accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE;

e) Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del FVOE tra ANAC e gli Enti certificanti avvengono attraverso la PDND. Per gli enti certificanti che non rientrano tra quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del CAD e non aderiscono alla PDND, le suddette comunicazioni avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni;

f) Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore;

g) Gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

h) Per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui al precedente punto 2, lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 4 - Successive evoluzioni delle funzionalità del FVOE

4.1 Le funzionalità del FVOE sono soggette a evoluzioni successive, in dipendenza della progressiva implementazione dei dati resi disponibili sulla PDND da parte degli Enti certificanti. Con successivi provvedimenti dell'ANAC adottati di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID saranno descritte e disciplinate le nuove funzionalità nonché:

a) le modalità per la trasmissione al FVOE, mediante servizi di interoperabilità delle Piattaforme di approvvigionamento digitale con la PDND dei dati e delle informazioni in possesso delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che configurano cause di esclusione ai sensi degli articoli, 94, 95 e 98 del codice;

b) le modalità di accesso al fascicolo per le SOA;

c) le modalità con cui il FVOE interopera con il DGUE, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), del codice.

4.2 I dati e documenti che saranno progressivamente acquisiti nel FVOE sono individuati, a cura dell'ANAC, mediante aggiornamento degli allegati al presente provvedimento.

Art. 5 - Modalità operative

5.1 L'accesso al FVOE avviene mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente con il livello di autenticazione idoneo rispetto alla specifica documentazione oggetto di accesso.

5.2 L'accesso al fascicolo è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, previa registrazione al servizio.

5.3 Il nominativo dei soggetti abilitati ad operare sul FVOE per conto della stazione appaltante o dell'ente concedente è comunicato dal Responsabile Unico del Progetto mediante la piattaforma telematica della stazione appaltante o dell'ente concedente. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate utilizzando le apposite funzionalità previste dal sistema. Tali soggetti, accedono al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando o dell'avviso, come risultante dalla BDNCP, mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che li autenticano secondo le modalità previste dalle Regole tecniche di cui all'articolo 26 del codice.

5.4 La registrazione al servizio da parte dei soggetti abilitati che operano per conto degli OE avviene secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE).

5.5 Nelle more della piena integrazione del DGUE, l'OE autorizza l'accesso al FVOE da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente interessato, con le funzionalità messe a disposizione dal sistema.

5.6 Il sistema interroga le banche dati degli Enti certificanti interoperanti, per il tramite della PDND, restituendo il relativo esito nel FVOE.

5.7 L'aggiornamento del contenuto del FVOE avviene con riferimento ai dati e ai documenti assenti o non più validi, in occasione della richiesta di accesso da parte della stazione appaltante.

5.8 È facoltà della stazione appaltante e dell'OE chiedere l'aggiornamento su richiesta di specifici dati e/o documenti ancorché in corso di validità.

5.9 È facoltà della stazione appaltante richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo.

5.10 Ai fini del precedente articolo 3, punto 2, lettera d), l'esito delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti in occasione di specifiche procedure di affidamento resta disponibile nel FVOE fino alla data di scadenza dei corrispondenti documenti oggetto di verifica.

5.11 Gli operatori economici aggiudicatari e i subappaltatori autorizzati ai sensi dell'articolo 109, comma 4, del codice, per i quali è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione di una procedura di affidamento sono inseriti nella Lista degli operatori economici verificati per il periodo di validità delle verifiche indicato all'articolo 3, punto 2, lettera c). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per lo svolgimento delle verifiche sugli operatori presenti nella Lista degli operatori economici verificati, possono scegliere di avvalersi dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate da altre stazioni appaltanti ed enti concedenti nell'ambito di diverse procedure di affidamento, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti di cui all'articolo 94 comma 3. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante ripetere la verifica dei requisiti.

Art. 6 - Documentazione a comprova dei requisiti generali

6.1 Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, mediante:

a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;

b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDND;

6.2 Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente sono contenuti nell'Allegato I (cause automatiche di esclusione) e nell'Allegato II (cause non automatiche di esclusione).

Art. 7 - Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico- organizzativo ed economico-finanziario e dei requisiti da verificare in capo all'aggiudicatario o in fase di esecuzione.

7.1 Il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali di cui all'articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all'articolo 103, comma 1 e all'Allegato II.12 del codice, mediante dati e/o documenti:

a) forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;

b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;

c) forniti dagli OE.

7.2 Le SOA verificano la veridicità dei documenti forniti dagli OE nel corso del processo di attestazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) dell'Allegato II.12 del codice.

7.3 L'elenco dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti speciali è contenuto nell'Allegato III (requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000), nell'Allegato IV (requisiti per gli esecutori di lavori di importo inferiore a 150.000 euro) e nell'Allegato V (requisiti speciali per i prestatori di servizi e forniture).

7.4 I requisiti da verificare nei confronti dell'aggiudicatario e/o in fase di esecuzione sono indicati nell'Allegato VI.

Art. 8 - Modalità tecniche per la fornitura dei dati in interoperabilità

8.1 Gli enti certificanti garantiscono l'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 attraverso interoperabilità delle proprie banche dati con la PDND.

8.2 Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell'articolo 2 comma 2 del CAD e non aderiscono alla PDND garantiscono l'acquisizione al FVOE dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 secondo le linee guida AgID per l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.

8.3 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono l'acquisizione al FVOE dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 mediante interoperabilità delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la PDND.

Art. 9 - Correttezza e veridicità dei dati contenuti nel FVOE e relative responsabilità

9.1 Gli enti certificanti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza acquisiti al FVOE. Eventuali contestazioni da parte degli operatori economici sono avanzate nei confronti dei soggetti di cui al precedente periodo. I dati e le informazioni oggetto di contestazione restano disponibili nel FVOE fino alla eventuale rettifica da parte dei soggetti di cui sopra, intervenuta anche a seguito di provvedimenti di annullamento o sospensione cautelare dell'efficacia intervenuti in sede giudiziale.

9.2 Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione è valutata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 96, comma 15, del codice.

Art. 10 - Protezione dei dati personali e misure di sicurezza relativi ai dati acquisiti direttamente dal FVOE e/o mantenuti ai fini del riuso

10.1 L'ANAC tratta i dati acquisiti nell'ambito del FVOE per le finalità di cui all'articolo 24 del codice e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. L'ANAC è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 24 del GDPR 2016/679 e adempie ai relativi obblighi ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l'adozione delle misure di sicurezza.

10.2 L'ANAC conserva i dati acquisiti al FVOE in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato; il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

10.3 I dati sono portati a conoscenza o comunicati ai terzi autorizzati per le finalità di cui all'articolo 24 del codice.

10.4 La stazione appaltante/ente aggiudicatore, per i trattamenti di propria competenza, è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 24 del GDPR 2016/679 e adempie ai relativi obblighi, ivi comprese la nomina del responsabile del trattamento e l'adozione delle misure di sicurezza.

10.5 L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della seguente delibera. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l'ANAC da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e i diritti di cui all'articolo 15 del GDPR 2016/679 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento tramite PEC, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.

10.6 Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è contattabile ai seguenti recapiti: rpd@anticorruzione.it.

10.7 Il FVOE è stato progettato nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, compresi gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. Sono state disposte, in particolare, le seguenti misure volte ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:

a) il sistema garantisce l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dell'utenza secondo i profili assegnati;

b) il sistema è dotato di una procedura per la verifica delle identità e dei relativi ruoli dichiarati a sistema;

c) l'accesso al FVOE avviene solo a seguito del superamento di una procedura di autenticazione conforme alla normativa vigente;

d) le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente ad ogni incaricato e nelle istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza. Il sistema dispone di misure di sicurezza informatica finalizzate a ridurre al minimo il rischio di violazioni dell'integrità, della riservatezza e della disponibilità dei dati trattati. In particolare sono disposte idonee procedure di audit sugli accessi, i cui esiti sono documentati. Tali procedure prevedono attività di audit basate sul monitoraggio statistico degli accessi e su meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della sicurezza informatica.

10.8 È fatto obbligo agli OE di segnalare tempestivamente all'ANAC ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati preventivamente autorizzati ad operare secondo i profili dichiarati a sistema, nonché eventuali utilizzi impropri e irregolari del sistema.

10.9 La sicurezza degli accessi al FVOE da parte degli utenti delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti è garantita dalle piattaforme di approvvigionamento digitale ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

10.10 L'OE, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, l'Organismo di Attestazione si impegnano a comunicare tempestivamente il verificarsi di incidenti sulla sicurezza qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sul FVOE, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni).

10.11 L'ANAC informa l'utenza del corretto utilizzo del sistema.

10.12 Il tempo di conservazione dei dati relativi agli accessi e alle operazioni compiute nel sistema è fissato nel termine di 180 giorni.

10.13 Le modalità di condivisione dei dati e delle informazioni e le regole di sicurezza applicabili nelle ipotesi di acquisizione al FVOE mediante interoperabilità con la PDND sono individuate con la Determinazione AGID n. 627/2021 del 15 dicembre 2021, recante adozione delle Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati" ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Art. 11 - Sanzioni

11.1 Fatte salve le sanzioni individuate nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice, la violazione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, delle disposizioni volte a garantire la piena funzionalità del FVOE costituisce violazione del principio di buona fede e di tutela dell'affidamento di cui all'articolo 5 del codice, con conseguente responsabilità, anche civile, per i danni subiti dall'operatore economico.

11.2 Gli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente concedente di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento sono sanzionati ai sensi dell'articolo 222, comma 13.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

12.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2023. Lo stesso acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.

12.2 Gli enti certificanti pongono in essere le attività necessarie a garantire la piena interoperabilità delle proprie banche dati con la PDND entro il 31/12/2023.

12.3 A decorrere dal 1° gennaio 2024, il FVOE è utilizzato per l'acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti negli allegati al presente atto che saranno disponibili a tale data. Con successivi aggiornamenti degli allegati saranno indicati i dati e le informazioni via via resi disponibili nel FVOE.

12.4 A decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto;

b) fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE;

c) fino alla completa operatività del sistema le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono all'ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice dalle stesse accertate, ai fini dell'annotazione nel casellario informatico, con le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Casellario adottato dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 10, del codice.

d) fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall'OE con le modalità previste dal sistema.

Allegato I - Cause di esclusione automatica

Norma di riferimento Causa ostativa/requisito Documento/Provvedimento Ente certificante
Art. 94, comma 1 Sentenza di condanna definitiva
Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p. che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati indicati all'articolo 94, comma 1.
Certificato integrale del casellario giudiziario Ministero della Giustizia -
Art. 94, comma 2 Ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d,lgs. 159/2011 Comunicazione antimafia - Informazione antimafia Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 2 Tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011 Informazione antimafia Ministero dell'interno
legge 190/2012, art. 1 comma 53 Iscrizione nelle White list per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa Domanda di iscrizione/Iscrizione nell White List provinciali Ministero dell'interno
Art. 94, comma 5, lettera a) Sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione Provvedimento sanzionatorio Ministero della Giustizia - Anagrafe sanzioni dipendenti da reato
Art. 94, comma 5, lettera a) provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Provvedimento Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Art. 94, comma 5, lettera b) Mancata presentazione della dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003). dichiarazione del legale rappresentante Servizio nel cui territorio il datore di lavoro ha la sede legale (ex art. 8, c.5 del DPR 333 del 2000)
Art. 94, comma 5, lettera c)
Art. 61, comma 2
Art. 102, comma 1, lett. c) Allegato II.3
Mancata produzione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (per i contratti PNRR e per gli affidamenti in relazione ai quali sono previsti requisiti necessari o premiali volti a favorire le pari opportunità). Produzione del rapporto sulla situazione del personale (per operatori che occupano più di 50 dipendenti) Ministero del Lavoro
Art. 94, comma 5, lettera d) Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo Certificato Camera di Commercio CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d) Procedimento in corso per l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo Certificato tribunale fallimentare/Camera di Commercio Cancellerie tribunali fallimentari/CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d) Autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del tribunale, per i casi in cui sia stata depositata la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e del giudice delegato per i casi in cui sia stato adottato il decreto di apertura della procedura. Provvedimento del tribunale o del giudice delegato CCIAA/caricati da OE
Art. 94, comma 5, lettera e) Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per averpresentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti Casellario ANAC
Art. 94, comma 5, lettera f) Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione Casellario ANAC
Art. 94, comma 6 Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse Certificato regolarità fiscale Agenzia delle Entrate
Art. 94, comma 6 Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva DURC e certificati Casse private INPS INAIL Casse Edili, Cassa geometri, Inarcassa
Art. 96, comma 6 Self cleaning Informazioni/ dati/Documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno Caricati dall'OE
Art. 96, comma 13, Controllo giudiziario - Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011 Provvedimento del giudice Registro delle imprese/ Caricati da OE
Art. 96, comma 13, Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011 Provvedimento del giudice Registro delle imprese/caricati da OE

 

Allegato II - Cause di esclusione non automatica

Norma di riferimento Causa ostativa/requisito Documento/Provvedimento Ente certificante
Art. 95, comma 1, lettera a) Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Allo stato, sono rilevate le sole infrazioni gravi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, sono considerate gravi le sanzioni di cui all'allegato I del richiamato decreto. Se prevista la procedura di prescrizione: contestazione della sanzione e attivazione della procedura di prescrizione.
La sanzione è considerata definitivamente accertata con la regolarizzazione e il pagamento della sanzione.
Laddove non prevista la procedura di prescrizione, comunicazione della notizia di reato alla Procura competente. La sanzione è considerata definitivamente accertata con l'emissione della sentenza di condanna definitiva o del decreto penale di condanna
irrevocabile.
Ispettorato Nazionale del Lavoro ASL
Carabinieri Guardia di Finanza Vigili del fuoco
Ministero della Giustizia
Art. 95, comma 2 Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse Certificato regolarità fiscale Agenzia delle Entrate
Art. 95, comma 2 Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva DURC + certificazioni casse private INPS, INAIL, Casse Edili, Cassa Geometri,
INARCASSA
Art. 98, comma 3, lettera a) Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto provvedimento Autorità di settore Autorità di settore
Art. 98, comma 3, lettera c) Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale segnalazione s.a. Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera d) Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori segnalazione s.a. Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera e) Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; Iscrizione del Registro delle società fiduciarie Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 98, comma 3, lettera f) Omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati indicati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando Procuratore della Repubblica
Art. 98, comma 3, lettera g) Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1.
Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1.
certificato dei carichi pendenti Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h) Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h).
Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza di condanna non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)
certificato dei carichi pendenti Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h) Sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h) Certificato integrale del casellario giudiziario Ministero della Giustizia -
Art. 96, comma 6 Self cleaning Informazioni/dati/documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno Caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13, Controllo giudiziario - Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011 Provvedimento del giudice Registro delle imprese/ caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13, Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011 Provvedimento del giudice Registro delle imprese/Caricati dall'operatore economico

Allegato III - Qualificazione OE

Norma di riferimento requisito Dato Ente certificante
Art. 100, comma 5, lettera a) Idoneità professionale (iscrizione CCIAA) Iscrizione Registro imprese Iscrizione Albo imprese artigiane CCIAA
Art. 100, comma 5, lettera a) Idoneità professionale (iscrizione CCIAA) Iscrizione Albo delle società cooperative Iscrizione Albo cooperative sociali ex Legge 381/91 Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 100, comma 5, lettera a) Idoneità professionale (iscrizione CCIAA) Iscrizione al RUNTS per gli enti del terzo settore Ministero del Lavoro
Allegato II.12 Art. 4 Sistema di qualità aziendale (per classifiche superiori alla II) Possesso certificazione di qualità aziendale Accredia - BD IAF
Allegato II.12 Art. 18, comma 6, lettera a) Adeguata capacità economico finanziaria Referenze Bancarie Istituti di credito autorizzati
Allegato II.12 Art. 18, comma 6, lettera b) Adeguata capacità economico finanziaria Cifra d'affari CCIAA
Agenzia delle Entrare per persone fisiche e società di persone
Allegato II.12 Art. 18, commi 6, lettera c), 7 e 8 Adeguata capacità economico finanziaria Patrimonio netto (solo soc. di capitali) CCIAA
Art. 100, comma 1, lettera a) Adeguata capacità economico finanziaria per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro Certificazione di società di revisione o altri soggetti preposti sui parametri finanziari richiesti dalla s.a. Società di revisione o altri enti preposti
Allegato II.12 Art. 18, commi 9, lettera a); Art. 25 Idonea Direzione Tecnica Titolo di studio Provveditorati regionali - Scuole Secondarie Superiori - Università
Allegato II.18, articolo 11, comma 3, lettera a) Idonea Direzione Tecnica OG2 Iscrizione Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali.
Svolgimento funzione direttore tecnico presso la stessa impresa alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
svolgevano la funzione di direttore tecnico.
Ordini Professionali - Ministero dell'Università e della Ricerca - Casellario ANAC
Allegato II.18 Art. 11, comma 3 Idonea Direzione Tecnica nelle categorie OS 2-A e OS 2-B Diploma rilasciato da scuole di alta
formazione e di studio di cui al d.lgs. 368/1998 e il Codice dei Beni Culturali
Ministero dell'Università e della Ricerca
Allegato II.18 Art. 11, comma 5 Idonea Direzione Tecnica nelle categorie OS 2-A e OS 2-B Qualifica di restauratore ex art. 182 Codice
dei beni culturali
Ministero dell'Università e della Ricerca
Allegato II.18 Art. 11, comma 3, lettera c) Idonea Direzione Tecnica nelle categorie OS 25 Titolo di studio previsto dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60. Ministero dell'Università e della Ricerca
Allegato II.12 Art. 18, commi 9, lettera a); Art. 25 Idonea Direzione Tecnica Dimostrazione esperienza del DT attraverso i CEL Pubblici Casellario ANAC
Allegato II.12 Art. 18, commi 9, lettera a); Artt. 24 e 25 Idonea Direzione Tecnica Dimostrazione esperienza del DT attraverso i CEL Privati Committenti privati
Allegato II.12 Art. 18, comma 9; lettere b) e c) e Art. 24 Idoneità all'esecuzione dei lavori Dimostrazione esecuzione lavori attraverso: CEL Privati;
Contratti;
Fatture
Committenti privati
Allegato II.12 Art. 18, comma 9; lettere b) e c) e Art. 24, comma 5, lettera a) Idoneità all'esecuzione dei lavori Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL Privati - Titoli autorizzativi esecuzione lavori privati
Progetti depositati
Amministrazioni Regionali e Comunali
Allegato II.12 Art. 18, comma 9; lettere b) e c) e Art. 21 Idoneità all'esecuzione dei lavori Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL relativi a interventi eseguiti all'estero Ministero degli Affari Esteri
Allegato II.12 Art. 18, comma 11 Qualificazione per progettazione Titolo di studio Provveditorati regionali - Scuole Secondarie Superiori -
Università
Allegato II.12 Art. 18, comma 11 Qualificazione per progettazione Iscrizione agli albi professionali Ordini professionali
Allegato II.12 Art. 18, commi 12 e 13 Adeguata dotazione di attrezzature tecniche Dati specifici riferibili ai lavori Registro dei beni ammortizzabili Registro IVAContratti noleggi a lungo termine e leasing Operatori Economici
Allegato II.12 Art. 18, commi 12 e 13 Adeguata dotazione di attrezzature tecniche
Dati generali
Costo degli ammortamenti dichiarati nei bilanci d'esercizio CCIAA
Allegato II.12 Art. 18, commi 14 e 15 Adeguato organico medio annuo
Dati specifici riferibili ai lavori
DURC
Modelli DM10/UNIEMES
INPS
Allegato II.12 Art. 18, commi 14 e 15 Adeguato organico medio annuo
Dati generali
Costo per il personale dichiarato nei bilanci
d'esercizio
CCIAA
Allegato II.18 Art. 7, comma 5, Idoneità professionale categoria OG2 Dichiarazione sulla consistenza dell'organico distinto in qualifiche professionali. Operatore economico
Allegato II.18 Art. 7, comma 5, Idoneità professionale categoria OG2 Diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio di cui al d.lgs. 368/1998 e il Codice dei Beni Culturali Ministero della cultura
Allegato II.18 Art. 7, comma 6 Idoneità professionale categorie OS 2-A e OS 2-B Dichiarazione sulla consistenza dell'organico distinto in qualifiche professionali. Operatore economico
Allegato II.18 Art. 7, comma 6 Idoneità professionale categorie OS 2-A e OS 2-B Qualifica di restauratore ex art. 182 Codice dei beni cultural Ministero della cultura
Allegato II.12 Art. 38 Qualificazione del concessionario Capitale sociale CCIAA
Allegato II.12 Art. 41 e ss. Qualificazione del contraente generale Attestazione rilasciata dal MIT Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Allegato II.12 Art. 26 Qualificazione mediante avvalimento Requisiti messi a disposizione dalle Imprese Ausiliarie Casellario ANAC

Allegato IV - Esecutori lavori inferiori a 150.000 euro

Norma di riferimento requisito Dato Ente certificante
Allegato II.12 Art. 24 e Art. 28, comma 1; lettera a) Lavori analoghi Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL Pubblici Casellario ANAC
Allegato II.12 Art. 24 e Art. 28, comma 1; lettera a) Lavori analoghi Dimostrazione esecuzione lavori attraverso: CEL Privati;
Contratti;
Fatture
Committenti privati
Allegato II.12 Art. 24, comma 5, lettera a) e Art. 28, comma 1; lettera a) Lavori analoghi Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL Privati - Titoli autorizzativi esecuzione lavori privati
Progetti depositati
Amministrazioni Regionali e Comunali
Allegato II.12 Art. 28, comma 1; lettera b) Adeguato organico medio annuo Dati specifici riferibili ai lavori DURC
Modelli DM10/UNIEMES
INPS
Allegato II.12 Art. 28, comma 1; lettera b) Adeguato organico medio annuo Dati generali Costo per il personale dichiarati nei bilanci d'esercizio Bilanci delle società di capitali depositati presso il Registro Imprese
Art. 28, comma 1; lettera c) Adeguata dotazione di attrezzature tecniche Dati specifici riferibili ai lavori Registro dei beni ammortizzabili Registro IVA
Contratti noleggi a lungo termine e leasing
Operatori Economici
Art. 28, comma 1; lettera c) Adeguata dotazione di attrezzature tecniche Dati generali Costo degli ammortamenti dichiarati nei bilanci d'esercizio Bilanci delle società di capitali depositati presso il Registro Imprese

Allegato V - Servizi e forniture

 

Norma di riferimento requisito Dato Ente certificante
Art. 100, comma 3 Idoneità professionale (iscrizione CCIAA) Iscrizione Registro imprese CCIAA
Art. 100, comma 3 Idoneità professionale (iscrizione CCIAA) Iscrizione Albo cooperative edilizie legge 59/1992 Iscrizione Registro società cooperative
Iscrizione Registro cooperative sociali L. 381/91
Ministerodelle imprese e del made in Italy
Art. 100, comma 3 Idoneità professionale (iscrizione CCIAA) Iscrizione al RUNTS per gli enti del terzosettore Ministero del Lavoro
Art. 100, comma 11 Fatturato globale Bilanci CCIAA
Art. 100, comma 11 Contratti analoghi Contratti e fatture Committenti pubblici o privati

 

Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

 

Norma di riferimento requisito Dato Ente certificante
Allegato II.12 - articoli 34-38 Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale Titolo di studio Istituti di istruzione - Università
Allegato II.12 - articoli 34-38 Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale Abilitazione all'esercizio della professione Ordini professionali
Allegato II.12 - articoli 34-38 Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale Regolarità contributiva e assicurativa (DURC) INPS, INAIL, Casse professionali
Allegato II.12 - articoli 34-38 Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale Regolarità contribuzione integrativa Cassa professionale Inarcassa, Cassa geometri
Allegato II.12 - articoli 34-38 Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale Organigramma dell'impresa con indicazione delle figure professionali Operatore economico
Allegato II.12 - articoli 34-38 Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale Fatturato consulenti Operatore economico
Allegato II.12 - articoli 34-38 Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale Rispetto obblighi formativi Ordini professionali

Allegato VI -Requisiti aggiudicatario e fase esecutiva

 

Norma di riferimento requisito Dato Ente/soggetto certificante
Articolo 119, comma 14 Congruità manodopera per lavori DURC di congruità Cassa Edile
Artt. 11, 102, comma 1, lett. b) 119, comma 7 Applicazione del CCNL di settore o contratto equivalente al personale impiegato nell'appalto (anche dipendente dei subappaltatori) Contratto collettivo applicato/Dichiarazione di equivalenza CNEL, INPS, INAIL OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. a) Garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato Progetto di riassorbimento OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. c) Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate Rapporto sulla situazione del personale (per gli operatori che occupano più di 50 dipendenti) Dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003). Ministero del lavoro /servizio territoriale
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3
Per gli OPERATORE ECONOMICO che occupano da 15 a 50 dipendenti: Obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile Relazione sulla situazione del personale OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3
Per gli operatori che occupano da 15 a 50 dipendenti: obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte Certificazione, relazione OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3
Obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento (o quota inferiore motivatamente indicata nel bando di gara), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Assunzioni effettuate OPERATORE ECONOMICO