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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 262

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 3 - Funzionalità del FVOE

3.1 Il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:

a) il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;

b) il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui alla lettera a).

3.2 Il FVOE consente, altresì:

a) alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;

b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;

c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;

d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell'ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);

e) Il riuso, da parte delle SOA, dell'esito delle verifiche di cui alla precedente lettera d) e di quelle effettuate nell'ambito di precedenti procedimenti di attestazione con riferimento ai CEL privati, ai documenti a corredo degli stessi e ai titoli di studio e di abilitazione.

3.3 Per l'utilizzo del FVOE:

a) la stazione appaltante e l'ente concedente, tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti;

b) il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l'accesso al FVOE dell'OE; il sistema consente l'accesso al fascicolo previa autorizzazione dell'OE;

c) attraverso il DGUE l'OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti. L'OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND;

d) Il sistema consente alla stazione appaltante l'accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE;

e) Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del FVOE tra ANAC e gli Enti certificanti avvengono attraverso la PDND. Per gli enti certificanti che non rientrano tra quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del CAD e non aderiscono alla PDND, le suddette comunicazioni avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni;

f) Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore;

g) Gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

h) Per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui al precedente punto 2, lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.