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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 262

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) codice, il decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023;

b) GDPR 2016/679, il Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati -Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

c) BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62 bis del codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice;

d) FVOE, il Fascicolo virtuale dell'OE in cui sono contenuti tutti i dati che consentono la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche;

e) Soggetti abilitati: i soggetti autorizzati ad operare sul FVOE per conto della stazione appaltante/ente concedente e dell'operatore economico e i soggetti da questi delegati;

f) Anagrafe unica degli operatori economici, l'Anagrafe di cui all'articolo 31 del codice che censisce gli operatori economici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili;

g) Elenchi aggiornati di operatori economici già accertati, gli elenchi previsti dall'articolo 23, comma 3, del codice;

h) PDND, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005;

i) Piattaforme di approvvigionamento digitale, le piattaforme di cui all'articolo 25 del codice;

j) Enti certificanti, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli enti privati che rilasciano attestazioni oppure sono in possesso di dati e/o informazioni idonee a comprovare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice e/o dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice;

k) stazione appaltante, come definita nell'ALLEGATO I.1, articolo 1, comma 1, lettera a), del codice ovvero "qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice";

l) ente concedente, come definito nell'Allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera b), del codice ovvero "qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice";

m) SOA, le Società Organismo di Attestazione;

n) CIG, il codice Identificativo Gara;

o) Operatore economico, l'operatore economico partecipante, l'ausiliario o il subappaltatore;

p) DGUE, il Documento di Gara Unico Europeo;

q) CEL il certificato di esecuzione dei lavori;

r) PEC, la Posta elettronica certificata;

s) CAD, il decreto legislativo n. 82/2005 recante il codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i.;

t) SPID, il Sistema pubblico di identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.