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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 262

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 5 - Modalità operative

5.1 L'accesso al FVOE avviene mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente con il livello di autenticazione idoneo rispetto alla specifica documentazione oggetto di accesso.

5.2 L'accesso al fascicolo è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, previa registrazione al servizio.

5.3 Il nominativo dei soggetti abilitati ad operare sul FVOE per conto della stazione appaltante o dell'ente concedente è comunicato dal Responsabile Unico del Progetto mediante la piattaforma telematica della stazione appaltante o dell'ente concedente. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate utilizzando le apposite funzionalità previste dal sistema. Tali soggetti, accedono al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando o dell'avviso, come risultante dalla BDNCP, mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che li autenticano secondo le modalità previste dalle Regole tecniche di cui all'articolo 26 del codice.

5.4 La registrazione al servizio da parte dei soggetti abilitati che operano per conto degli OE avviene secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE).

5.5 Nelle more della piena integrazione del DGUE, l'OE autorizza l'accesso al FVOE da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente interessato, con le funzionalità messe a disposizione dal sistema.

5.6 Il sistema interroga le banche dati degli Enti certificanti interoperanti, per il tramite della PDND, restituendo il relativo esito nel FVOE.

5.7 L'aggiornamento del contenuto del FVOE avviene con riferimento ai dati e ai documenti assenti o non più validi, in occasione della richiesta di accesso da parte della stazione appaltante.

5.8 È facoltà della stazione appaltante e dell'OE chiedere l'aggiornamento su richiesta di specifici dati e/o documenti ancorché in corso di validità.

5.9 È facoltà della stazione appaltante richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo.

5.10 Ai fini del precedente articolo 3, punto 2, lettera d), l'esito delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti in occasione di specifiche procedure di affidamento resta disponibile nel FVOE fino alla data di scadenza dei corrispondenti documenti oggetto di verifica.

5.11 Gli operatori economici aggiudicatari e i subappaltatori autorizzati ai sensi dell'articolo 109, comma 4, del codice, per i quali è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione di una procedura di affidamento sono inseriti nella Lista degli operatori economici verificati per il periodo di validità delle verifiche indicato all'articolo 3, punto 2, lettera c). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per lo svolgimento delle verifiche sugli operatori presenti nella Lista degli operatori economici verificati, possono scegliere di avvalersi dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate da altre stazioni appaltanti ed enti concedenti nell'ambito di diverse procedure di affidamento, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti di cui all'articolo 94 comma 3. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante ripetere la verifica dei requisiti.