Delibera ANAC 20.06.2023, n. 262
7.1 Il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali di cui all'articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all'articolo 103, comma 1 e all'Allegato II.12 del codice, mediante dati e/o documenti:
a) forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;
b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;
c) forniti dagli OE.
7.2 Le SOA verificano la veridicità dei documenti forniti dagli OE nel corso del processo di attestazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) dell'Allegato II.12 del codice.
7.3 L'elenco dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti speciali è contenuto nell'Allegato III (requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000), nell'Allegato IV (requisiti per gli esecutori di lavori di importo inferiore a 150.000 euro) e nell'Allegato V (requisiti speciali per i prestatori di servizi e forniture).
7.4 I requisiti da verificare nei confronti dell'aggiudicatario e/o in fase di esecuzione sono indicati nell'Allegato VI.