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Bando INPS 09.07.2021

Bando di concorso Convitti Nazionali a.s. 2021-2022.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Soggetti del concorso

Art. 2 -  Oggetto del concorso

Art. 3 -   Requisiti di ammissione al concorso

Art. 4 -   Iscrizione al Programma "Accesso ai servizi di welfare" - Domanda in un click e la richiesta del PIN dispositivo, SPID, CIE, CNS dell'utente richiedente

Art. 5 -   Attestazione ISEE

Art. 6 -   Domanda di partecipazione al concorso - Termini e modalità di invio telematico

Art. 7 -   Istruttoria ed esito

Art. 8 -   Graduatorie ammessi con riserva - Criteri

Art. 9 -   Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

Art. 10 -   Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione Elenco assegnatari definitivi

Art. 11 -   Importo del contributo e modalità di erogazione

Art. 12 -   Modalità di trasmissione della documentazione

Art. 13 -   Disciplina della mancata produzione della documentazione e in caso di ritiro anticipato

Art. 14 -   Istanze di riesame e ricorsi

Art. 15 -   Accertamenti e sanzioni

Art. 16 -   Responsabile del procedimento

Art. 17 -   Note informative

Formula iniziale

Bando di concorso convitti ospitalità residenziale e diurna

Contributi per l'iscrizione presso i convitti nazionali ed educandati statali di cui agli artt. 203 e 204 del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994

In favore dei figli o orfani ed equiparati di:

- iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

- pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici

- iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale

- iscritti alla Gestione ex Ipost

Anno scolastico 2021 - 2022

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di accoglienza in favore di studenti, indice il presente Bando per assegnare contributi per l'iscrizione presso Convitti Nazionali ed Educandati statali, a sostegno della frequenza della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado.

I contributi possono essere assegnati per la frequenza delle strutture convittuali, in regime di convitto o semiconvitto, in favore dei figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e degli iscritti alla Gestione ex Ipost.

Lo studente vincitore del concorso ottiene il contributo per l'intero ciclo di studi, fatta salva la necessità di acquisire in procedura i documenti attestanti il permanere dei requisiti per gli anni successivi.

La scelta del Convitto, che deve avere i requisiti di cui al presente Bando, è rimessa allo studente.

Art. 1 - Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.

2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:

a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o alla Gestione Assistenza Magistrale;

b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;

c) l'iscritto alla Gestione Assistenza Magistrale;

d) l'iscritto alla Gestione ex Ipost.

3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:

a) figlio o orfano di titolare deceduto;

b) giovane adottato o minore in affidamento con sentenza del tribunale dei minori sono equiparati al figlio.

4. Sono equiparati agli orfani, i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

5. Il richiedente, ovvero colui che presenta domanda di partecipazione al concorso, è individuato dai seguenti soggetti:

a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario minorenne;

b) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto;

c) il beneficiario, se maggiorenne alla data della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2 - Oggetto del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato a offrire a studenti iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2021/2022, i seguenti contributi per il pagamento delle rette di iscrizione in Convitti Pubblici o accreditati presso il MIUR:

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:

a) n. 140 contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in "convitto";

b) n. 1130 contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti di "dopo scuola" in "semiconvitto";

c) n. 8 contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in convitti che offrano esperienze formative a carattere sperimentale della durata massima di un anno scolastico presso Istituzioni scolastiche di eccellenza riconosciute dal MIUR che promuovono o aderiscono a progetti o accordi di rete per il raggiungimento di specifiche progettualità o a iniziative formative finalizzate all'innovazione, come previsto dal DPR 258/99.

Gestione Assistenza Magistrale:

a) n. 10 contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in "convitto";

b) n. 70 contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti di "dopo scuola" in "semiconvitto";

c) n. 1 contributo per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in convitti che offrano esperienze formative a carattere sperimentale della durata massima di un anno scolastico presso Istituzioni scolastiche di eccellenza riconosciute dal MIUR che promuovono o aderiscono a progetti o accordi di rete per il raggiungimento di specifiche progettualità o a iniziative formative finalizzate all'innovazione, come previsto dal DPR 258/99.

Gestione ex Ipost

a) n. 3 contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in "convitto";

b) n. 5 contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti di dopo scuola in "semiconvitto";

c) n. 1 contributo per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in convitti che offrano esperienze formative a carattere sperimentale della durata massima di un anno scolastico presso Istituzioni scolastiche di eccellenza riconosciute dal MIUR che promuovono o aderiscono a progetti o accordi di rete per il raggiungimento di specifiche progettualità o a iniziative formative finalizzate all'innovazione, come previsto dal DPR 258/99.

2. L'Inps, in particolare, per i posti di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo della retta - per il periodo di effettiva permanenza presso il Convitto - fino al completamento della scuola secondaria superiore, salvo l'obbligo di caricare in procedura, entro i termini indicati nel bando di ammissione, la documentazione che attesta il persistere dei requisiti per gli anni successivi.

I contributi di cui al punto c) si intendono corrisposti limitatamente ai periodi di permanenza nel progetto sperimentale e, comunque, non oltre l'anno scolastico di riferimento. I contributi di cui al punto c) sono incompatibili con quelli di cui ai punti a) e b) e non riguardano i convitti nazionali.

3. La retta si intende comprensiva delle spese dei servizi offerti in formula "convitto" o "semiconvitto" proposti dalla Struttura ospitante e delle spese di vitto e di alloggio per i posti residenziali in formula "convitto".

4. L'importo massimo del contributo annuale erogabile in favore di ciascun avente diritto è pari a:

a) Euro 3.000,00 in formula "convitto";

b) Euro 1.300,00 in formula "semiconvitto";

c) Euro 500,00 mensili per la formula sperimentale in convitto di eccellenza di durata annuale, con un tetto pari ad euro 5.000,00.

Art. 3 - Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art.1, comma 3, che nell'anno scolastico 2021/2022 frequenteranno la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado o la scuola secondaria di secondo grado, che non fruiscono di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore a euro 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private per l'anno scolastico 2021/2022 e che non siano assegnatari di posti in convitti di proprietà dell'Istituto.

Art. 4 - Iscrizione al Programma "Accesso ai servizi di welfare" - Domanda in un click e la richiesta del PIN dispositivo, SPID, CIE, CNS dell'utente richiedente

1. Il titolare, qualora il beneficiario non sia presente nelle banche dati INPS, deve iscrivere il beneficiario al Programma "Accesso ai servizi dei Welfare" che consente la presentazione della domanda in modalità semplificata per tutte le prestazioni welfare.

2. A seguito dell'approvazione, da parte della sede INPS di competenza, dell'iscrizione ai servizi di Welfare, il titolare o il tutore del beneficiario minorenne ovvero il beneficiario maggiorenne può presentare domanda di partecipazione al presente Bando di concorso, come previsto dal seguente articolo 6. La richiesta di iscrizione va presentata almeno 5 giorni prima della scadenza del bando.

3. Per gli orfani di iscritto la domanda può essere presentata direttamente dal tutore senza la preventiva iscrizione alla procedura "Accesso ai Servizi di Welfare".

4. Per gli orfani, l'altro genitore deve preventivamente iscrivere in banca dati il legame familiare con il figlio

5. Per la presentazione della domanda per partecipare al presente Bando di concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) come specificato nei commi successivi.

6. Dal 1° ottobre 2020 ha avuto inizio la fase transitoria di passaggio dal PIN INPS in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e degli altri sistemi di autenticazione alternativi, in considerazione del diritto dei cittadini alla semplificazione nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e per dar seguito alle politiche nazionali di digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi europei.

Dal 1° ottobre 2020 l'Inps rilascerà il PIN come credenziale di accesso ai servizi dell'Istituto solo per le seguenti categorie di utenti e per i soli servizi loro dedicati:

- minori di 18 anni;

- persone che non hanno documenti di identità italiana;

- persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno. Tutti gli altri utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati, che sono i seguenti:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

- Carta d'Identità Elettronica (CIE);

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per l'utente che sia già in possesso di un PIN dispositivo, lo stesso sarà ancora valido e potrà essere rinnovato alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.

Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Accedere ai servizi" del sito www.inps.it (in alto a sinistra).

7. In caso di erronea indicazione dei dati riferiti al titolare del diritto (genitore/tutore) e beneficiario (figlio/orfano), tali da risultare coincidenti nella stessa persona, domanda verrà respinta dal sistema per mancanza del requisito di partecipazione relativo ai soggetti del concorso.

Art. 5 - Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve avere già presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario o ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è funzionale alla determinazione della posizione in graduatoria e alla quantificazione dell'importo del contributo spettante.

3. L'utente deve, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2021. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2021 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.

4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la classe di indicatore ISEE massima indicata nella tabella di riferimento. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del bando.

5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati, che andrà verificata a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda.

6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Consultazione Richieste", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Art. 6 - Domanda di partecipazione al concorso - Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, pena l'improcedibilità della stessa, secondo le seguenti modalità:

- digitare nel motore di ricerca del sito www.inps.it le parole: "Convitti" o "Semiconvitti" e cliccare sulla relativa scheda prestazione;

- cliccare su "Accedi al servizio";

- selezionare la voce "Domande Welfare in un click";

- digitare le proprie credenziali d'accesso PIN/SPID/CIE/CNS);

- cliccare sulla voce di menu: "Scelta prestazione";

- selezionare la prestazione Convitti Nazionali o Convitti ad elevata specializzazione;

- seguire le indicazioni per la presentazione della domanda.

2. La domanda, presentata on line come da precedente comma, consiste in una semplice manifestazione di volontà finalizzata all'ottenimento del contributo di cui al presente Bando. Pertanto, la domanda è estremamente semplificata.

3. L'Inps verificherà nelle banche dati dell'Istituto i requisiti relativi all'iscrizione del titolare alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali ovvero alla Gestione Assistenza Magistrale o alla Gestione ex Ipost, la condizione di orfano e la eventuale disabilità.

4. I requisiti di cui all'art. 3 dovranno essere dichiarati in procedura dai richiedenti, la cui domanda si è collocata utilmente in graduatoria, in fase di accettazione del beneficio, nelle modalità di cui all'art. 9.

5. La domanda può essere trasmessa dal titolare dalle ore 12.00 del 12 luglio 2021 fino alle ore 12.00 del 31 luglio 2021.

6. Gli studenti che beneficiano dell'ospitalità residenziale o diurna in quanto risultati vincitori di bandi precedenti non devono rinnovare la domanda di partecipazione, ma sono tenuti all'adempimento degli obblighi disciplinati dai precedenti bandi. Nel caso di presentazione della domanda, se risulteranno vincitori, la posizione dei soggetti sarà disciplinata dal presente bando di concorso.

7. In caso di particolari difficoltà nella presentazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dell'Istituto e non riconducibili a problematiche relative all'ottenimento del PIN/SPID/CIE/CNS o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso di PIN/SPID/CIE/CNS.

8. Le domande dovranno pervenire con le modalità di cui ai commi precedenti, a pena di esclusione.

9. La domanda inviata con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario annullare la domanda già presentata e presentarne una nuova.

10. In caso di presentazione di più domande, senza annullare la precedente, il sistema terrà conto solo della prima.

Art. 7 - Istruttoria ed esito

1. L'Inps controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal presente bando e comunica:

- l'accettazione della domanda;

- il preavviso di respinta, con l'invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti.

2. Il richiedente è avvisato da un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica (non PEC) o mediante sms al numero di telefono mobile, indicato nel PIN/SPID/CIE/CNS, della necessità di visualizzare l'esito della domanda, di cui al comma precedente, nell'area riservata della procedura "Convitti" o "Semiconvitti".

3. Le informazioni risultanti in procedura "Convitti" o "Semiconvitti" potranno essere confermate o integrate entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, decorsi i quali, i dati a sistema si intenderanno confermati.

4. L'utente dovrà chiedere l'aggiornamento delle banche dati nelle modalità visualizzate in area riservata. Nelle more, la domanda sarà ammessa in graduatoria in base alle dichiarazioni autocertificate, fatta salva l'iscrizione alla Gestione Unitaria Prestazioni creditizie e Sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale o alla Gestione ex IPOST del titolare, che dovrà essere accertata dall'Inps prima dell'ammissione in graduatoria.

5. L'Istituto verificherà entro 90 giorni l'aggiornamento delle banche dati di cui al precedente comma 4.

6. L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 8 - Graduatorie ammessi con riserva - Criteri

1. L'Istituto, entro il 10 settembre 2021, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, le graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:

a) graduatoria relativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

b) graduatoria relativa alla Gestione Assistenza Magistrale;

c) graduatoria riferita alla Gestione ex IPOST.

2. Lo studente che ha titolo di ammissione nella graduatoria a) e b), del precedente comma, sarà collocato nella graduatoria b). Qualora non sia in posizione utile per ottenere il beneficio sarà verificato il diritto al beneficio nella graduatoria a), e, in caso negativo, sarà posizionato in lista di attesa nella graduatoria b).

3. Le graduatorie sono ordinate per valore ISEE 2021 crescente, riconoscendo priorità assoluta agli orfani e loro equiparati, poi agli studenti con disabilità gravissima e grave di cui alla seguente tabella:

Grado di disabilità Media Grave Gravissima
Minori di età Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (Legge 118/71, articolo 2 - diritto all'indennità di frequenza) Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla Legge 449/1997, articolo 8 Legge 388/2000, articolo 30 Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (Legge 508/88, articolo 1)
Ciechi civili Legge 138/2001, articolo 4 Ciechi civili parziali (Legge 382/70; Legge 508/88; Legge 138/2001) Ciechi civili assoluti (Legge 382/70; Legge 508/88; Legge 138/2001)
Sordi civili Invalidi civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332) Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000
Handicap Legge 104/92, articolo 3, comma 3

4. In assenza di una DSU valida alla data di inoltro della domanda, i partecipanti verranno collocati in coda alla graduatoria o in presenza di omissioni o difformità non sanate entro 15 giorni dalla scadenza della domanda, i partecipanti con disabilità verranno collocati in coda ai candidati con disabilità che hanno presentato la DSU prima della domanda.

5. In ipotesi di ex aequo verrà data precedenza al candidato di età anagrafica maggiore.

6. L'ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione "comunicazioni" dell'Area riservata.

7. Nella comunicazione a cura dell'Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché l'importo del contributo erogabile, determinato ai sensi dell'art. 11, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.

Art. 9 - Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il 15 ottobre 2021, il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 8, previo accesso in procedura Welfare in un click e ricerca del beneficio, dovrà effettuare i seguenti adempimenti:

a) dichiarare l'iscrizione al "convitto" o al "semiconvitto", indicandone la denominazione della Struttura convittuale, i relativi recapiti e l'importo della retta annuale;

b) dichiarare di non fruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore ad euro 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private per l'anno scolastico 2021/2022, di non essere assegnatario di un posto in Convitti di proprietà dell'Istituto;

c) caricare in procedura, sotto la classificazione denominata "contratto", copia del contratto che attesti l'iscrizione al convitto o al semiconvitto del beneficiario ovvero il documento sottoscritto con la Struttura convittuale che attesti l'ammissione in convitto o in semiconvitto.

Il contratto o il documento sottoscritto con la Struttura convittuale dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:

- nome, cognome e codice fiscale del beneficiario della prestazione;

- anno scolastico, scuola e classe per cui si chiede l'iscrizione;

- denominazione, indirizzo, località, recapiti telefonici ed email della Struttura convittuale;

- importo della retta annuale di iscrizione;

- descrizione dei servizi offerti dal Convitto.

d) rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps, nei casi previsti dal successivo articolo 13 del presente bando;

e) caricare in procedura, sotto la classificazione denominata "fattura", copia della fattura o documento equipollente con l'indicazione del beneficiario, per l'importo corrispondente al 50% del costo della retta annuale. Qualora il Convitto non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura, dovrà essere caricato in procedura un documento equipollente, rilasciato dalla Struttura convittuale, che certifichi la prestazione del servizio in favore del beneficiario;

f) indicare in procedura il codice IBAN, intestato o cointestato al richiedente la prestazione, ove l'INPS effettuerà l'accredito del contributo;

g) completate le operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), utilizzare il tasto funzione "Invio dati ad INPS", per consentire alla pratica di transitare nel successivo stato per la verifica della documentazione.

Per il mantenimento del beneficio per gli anni scolastici successivi, dovrà essere allegata la dichiarazione, di cui al modello che verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica (non PEC) presente nel PIN/SPID/CIE/CNS, in cui conferma per confermare la permanenza dei requisiti del di cui al presente art. 9 comma 1 e provvedere agli adempimenti previsti dalle precedenti lettere c), e), f), e g).

2. I contributi per "Convitto" e quelli per "Semiconvitto" non sono tra loro compatibili. Pertanto, l'Istituto istruirà solo la domanda che per prima sarà oggetto di allegazione della documentazione richiesta; per l'altra si procederà all'inserimento di una rinuncia d'ufficio.

3. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) nonché dei termini di cui ai commi precedenti, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

4. L'Istituto dopo aver ricevuto e accertato la correttezza della documentazione richiesta nei termini e con le modalità previste dai precedenti commi, invierà ai beneficiari ammessi con riserva la comunicazione dell'esito istruttoria documentazione, con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica (non PEC) o mediante sms al numero di telefono mobile presenti nel PIN/SPID/CIE/CNS del richiedente.

Art. 10 - Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione Elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il 29 ottobre 2021, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica (non PEC) o mediante sms al numero di telefono mobile, presenti nel PIN/SPID/CIE/CNS del richiedente.

2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 9 entro il giorno 15 Novembre 2021. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 9, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

3. Ai fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, l'Istituto procederà a pubblicare gli Elenchi degli assegnatari definitivi del beneficio di cui al presente Bando sul sito istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, entro dicembre 2021.

Art. 11 - Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 4, il valore del contributo erogabile in favore del beneficiario è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo della retta annuale di iscrizione, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza Contributo INPS Limite massimo retta
Convitto Semiconvitto Convitto sperimentale
fino ad euro 8.000,00 95% euro 3.000,00 euro 1.300,00 euro 5.000,00
da euro 8.000,01 ad euro 12.000,00 92% euro 3.000,00 euro 1.300,00 euro 5.000,00
da euro 12.000,01 ad euro 16.000,00 88% euro 3.000,00 euro 1.300,00 euro 5.000,00
da euro 16.000,01 ad euro 20.000,00 84% euro 3.000,00 euro 1.300,00 euro 5.000,00
da euro 20.000,01 ad euro 24.000,00 79% euro 3.000,00 euro 1.300,00 euro 5.000,00
da euro 24.000,01 ad euro 28.000,00 75% euro 3.000,00 euro 1.300,00 euro 5.000,00
da euro 28.000,01 ad euro 32.000,00 70% euro 3.000,00 euro 1.300,00 euro 5.000,00
da euro 32.000,01 ad euro 36.000,00 65% euro 3.000,00 euro 1.300,00 euro 5.000,00
da euro 36.000,01 ad euro 44.000,00 60% euro 3.000,00 euro 1.300,00 euro 5.000,00
da euro 44.000,01 ad euro 56.000,00 55% euro 3.000,00 euro 1.300,00 euro 5.000,00
oltre euro 56.000,01 50% euro 3.000,00 euro 1.300,00 euro 5.000,00

2. Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo della retta annuale come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 9, comma 1, punto c), ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo della retta di iscrizione è superiore a quest'ultimo. Le ulteriori somme eventualmente dovute alla Struttura ospitante saranno a carico dello studente.

3. Il Fondo della Gestione Assistenza Magistrale e il Fondo della Gestione ex Ipost sosterranno, in favore dei rispettivi iscritti, l'onere del contributo per intero, fermi restando i limiti di cui all'art. 2, comma 4.

4. I vincitori con disabilità grave o gravissima, in base alla tabella di cui all'art. 8, comma 3, riceveranno una maggiorazione del contributo, determinato in base ai precedenti commi 1, 2 e 3, di un ulteriore 20% a supporto di spese di assistenza dedicata durante la permanenza presso il Convitto, qualora previste nell'accordo/contratto di cui all'art. 9, comma 1, e documentate nella fattura a saldo o nel documento equipollente.

5. A favore dei vincitori del presente Bando, entro il 30 Novembre 2021, l'Istituto effettuerà il pagamento dell'acconto, pari al 50% dell'importo del contributo spettante, così come individuato ai sensi dei precedenti commi. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 10, la liquidazione dell'acconto sarà disposta entro il 15 dicembre 2021.

6. Entro il 10 giugno 2022 il richiedente dovrà caricare in procedura:

a) utilizzando la classificazione denominata "dichiarazione di frequenza", la dichiarazione rilasciata dal Convitto, attestante la frequenza per l'anno scolastico 2021/2022, datata e firmata dal legale rappresentante;

b) utilizzando la classificazione denominata "fattura saldo", la copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al saldo.

7. Entro il 31 luglio 2022, a seguito della corretta acquisizione in procedura della documentazione di cui al precedente comma nei termini ivi previsti, l'INPS erogherà a favore dei soggetti beneficiari il restante 50%.

Art. 12 - Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando, dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica.

Art. 13 - Disciplina della mancata produzione della documentazione e in caso di ritiro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 11, comma 6, entro i termini ivi previsti, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo ricevuto.

2. In caso di ritiro, esclusivamente motivato dal sopraggiungere di gravi motivi di salute opportunamente documentati, non si procederà al recupero dell'acconto, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente, mediante allegazione di fattura o di documento equipollente. L'Istituto non procederà alla liquidazione del saldo.

3. Salva l'ipotesi di cui al precedente comma:

i. in caso di ritiro dal Convitto o dal Semiconvitto, prima del 2 febbraio 2022, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto e non si procederà al saldo.

ii. in caso di ritiro successivo al 2 febbraio 2022, non si procederà al recupero dell'acconto, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente, mediante allegazione di fattura o di documento equipollente. L'Istituto non procederà alla liquidazione del saldo.

4. I beneficiari che non provvedano alla restituzione delle somme di cui al presente articolo, saranno esclusi dai futuri Bandi in materia per i successivi tre anni.

Art. 14 - Istanze di riesame e ricorsi

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.

2. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Art. 15 - Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Art. 17 - Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo nella propria area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE e l'esito del concorso

2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.