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Bando INPS 09.07.2021

Bando di concorso Convitti Nazionali a.s. 2021-2022.

Art. 13 - Disciplina della mancata produzione della documentazione e in caso di ritiro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 11, comma 6, entro i termini ivi previsti, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo ricevuto.

2. In caso di ritiro, esclusivamente motivato dal sopraggiungere di gravi motivi di salute opportunamente documentati, non si procederà al recupero dell'acconto, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente, mediante allegazione di fattura o di documento equipollente. L'Istituto non procederà alla liquidazione del saldo.

3. Salva l'ipotesi di cui al precedente comma:

i. in caso di ritiro dal Convitto o dal Semiconvitto, prima del 2 febbraio 2022, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto e non si procederà al saldo.

ii. in caso di ritiro successivo al 2 febbraio 2022, non si procederà al recupero dell'acconto, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente, mediante allegazione di fattura o di documento equipollente. L'Istituto non procederà alla liquidazione del saldo.

4. I beneficiari che non provvedano alla restituzione delle somme di cui al presente articolo, saranno esclusi dai futuri Bandi in materia per i successivi tre anni.