Laboratori innovativi e soglie del Codice dei Contratti Pubblici

Nota redazionale

Nota MIM 206159 del 26/11/2025 - Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 - Avviso pubblico prot. n. 88927 del 03/06/2025 “Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio” - Autorizzazione progetti prot. n. 168443 del 2 ottobre 2025.

Il dibattito sulla corretta applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023), in relazione ai progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei (come il Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027), si intensifica a seguito di un recente chiarimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Il MIM, con nota prot. n. 206159 del 26/11/2025 indirizzata alle Istituzioni scolastiche beneficiarie dell'Avviso pubblico per la “Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati”, ha richiamato l'attenzione sulle procedure di affidamento per la voce di costo relativa alla "Fornitura di beni e attrezzature (e relativa installazione)".

La soglia critica
Il Ministero ricorda che l’utilizzo dell’intero ammontare delle risorse assegnate per questa voce di costo, anche nella percentuale minima autorizzata (85%), comporta il superamento dell’importo di euro 139.999,99. Al di sopra di questa cifra, non è consentito procedere con la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023.
Le Istituzioni scolastiche sono invitate a prestare la massima attenzione per assicurare la piena conformità alla normativa vigente nell’individuazione della corretta procedura da utilizzare. 

Il chiarimento fondamentale: rischio di frazionamento artificioso
Il punto cruciale sollevato dal MIM riguarda l'eventuale suddivisione delle forniture in lotti. Il Ministero ha espressamente chiarito che, richiamando l'indirizzo fornito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel parere n. 40/2023, una suddivisione della procedura in lotti non scongiurerebbe il rischio di frazionamento artificioso.
L'ANAC aveva affrontato il quesito specifico posto da un'amministrazione che intendeva realizzare un progetto (in questo caso, "laboratori green, sostenibili e innovativi") attraverso l'acquisizione di forniture appartenenti a due diverse categorie merceologiche (attrezzature e arredi), da aggiudicare a operatori distinti mediante autonome procedure.

Il principio di unitarietà del progetto
Il parere ANAC 40/2023 (FUNZ CONS 40/2023) ha stabilito un indirizzo generale, ribadendo che, anche se i lotti sono suddivisi (ad esempio, per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, come previsto dall'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023), la valutazione della soglia di rilevanza comunitaria deve avvenire in modo unitario.

Il Codice dei contratti pubblici stabilisce chiaramente che la scelta del metodo di calcolo dell’importo stimato non può essere effettuata al fine di evitare l’applicazione delle disposizioni relative alle soglie europee. Il frazionamento di un appalto è vietato, salvo ragioni oggettive che lo
giustifichino. Questo divieto assolve a un principio generale volto a sottrarre all'affidamento diretto commesse che richiederebbero procedure di evidenza pubblica.
Nello specifico degli appalti di forniture, l’art. 14, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 (in continuità con il previgente art. 35 del D.lgs. n. 50/2016) impone che, quando un progetto può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti (anche se le forniture sono omogenee), deve essere computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti per l'applicazione delle soglie. 

Il MIM e l'ANAC concordano quindi che:
1. La suddivisione in lotti è demandata alla discrezionalità dell'amministrazione e può riguardare anche categorie merceologiche differenti (come attrezzature e arredi) purché i lotti abbiano caratteristiche di autonomia e funzionalità.

2. Tuttavia, anche in presenza di lotti separati e funzionali, poiché gli acquisti confluiscono nella realizzazione di un unico progetto (la creazione del laboratorio), essi devono essere considerati unitariamente per la determinazione della soglia comunitaria e della connessa procedura di gara, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 36/2023.

La corretta individuazione dell’importo a base di gara non è una scelta discrezionale, ma un obbligo della stazione appaltante, necessario per calibrare correttamente i requisiti e individuare il giusto procedimento di gara. Pertanto, anche se un’amministrazione è libera di frazionare l’appalto, deve trattare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario ai fini della determinazione della soglia comunitaria.

In sintesi, la decisione di suddividere le forniture per laboratori, anche se tecnicamente possibile (ad esempio dividendo attrezzature e arredi), non esime le scuole dall'obbligo di considerare il valore totale del progetto al fine di stabilire se applicare le procedure "sopra soglia" o "sotto soglia" previste dal Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. n. 36/2023.

A cura di Giambattista Rosato

 
Per un maggior approfondimento sull’argomento, si ricorda che il 26 novembre si è tenuto un interessante webinar di Segreteria Operativa - "Scuola e attività negoziale: il rischio di frazionamento artificioso. Una guida per non incorrere nell’attuazione di procedure irregolari".