IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I.M. 11.11.2025, n. 218

Esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Oggetto e definizioni

Art. 2 -  Esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione. Requisiti di ammissione

Art. 3 -  Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento

Art. 4 -  Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Sessione e requisiti di ammissione

Art. 5 -  Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni

Art. 6 -  Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Prove d'esame

Art. 7 -  Verifica, monitoraggio e misure di vigilanza

Art. 8 -  Entrata in vigore, efficacia, disapplicazioni e neutralità finanziaria

Formula iniziale

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e, in particolare, l'articolo 192, comma 4, come integrato dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e, in particolare, l'articolo 12, comma 5;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, riguardante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante "Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e, in particolare, l'articolo 1- bis, concernente "Norme in materia di scuole non statali";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e, in particolare, l'articolo 1, comma 622, riguardante l'innalzamento dell'obbligo scolastico;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" e, in particolare, l'articolo 18 con il quale è stato istituito il Liceo del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che adotta il "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, riguardante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, avente a oggetto il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, che adotta il "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, avente a oggetto il "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, recante "Linee guida, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della citata legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, avente a oggetto il "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, che adotta le "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2021, n. 5, riguardante "Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 novembre 2024, n. 226, riguardante "Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62", e, in particolare, l'articolo 3;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 9 gennaio 2025, n. 3, concernente "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado";

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";

Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, recante "Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno";

Informate le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 27 ottobre 2025;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), formulata in data 29 ottobre 2025, prot. 187571;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI, con parere reso nella seduta plenaria n. 154 del 5 novembre 2025, che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

- la richiesta di precisare cosa s'intende «per opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale», dal momento che è in corso l'esame del disegno di legge che intende disciplinare la figura degli studenti ad alto potenziale;

- la richiesta di inserire al comma 10 dell'articolo 3, dopo le parole "comma 1" le parole "e le Indicazioni nazionali per il curricolo", in quanto il citato comma 1, relativo alla predisposizione del progetto didattico-educativo già prevede che l'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo;

- la richiesta di emanare disposizioni anche in merito agli esami preliminari per la scuola secondaria di secondo grado, in quanto tale intervento non è preVisto dalla disposizione normativa che il provvedimento attua;

- la richiesta di eliminare, all'articolo 5, comma 1, l'eventualità dell'integrazione della commissione d'esame con i docenti di discipline insegnate nell'anno precedente perché in contrasto con le previsioni dell'art. 6, comma 2 e 3, in quanto non sussiste alcuna incongruenza tenuto conto che il consiglio della classe cui il candidato aspira potrebbe non includere docenti di discipline il cui insegnamento termina in anni precedenti, sulle quali è comunque necessario che il candidato venga esaminato;

- la richiesta di individuare, all'articolo 5, comma 2, un criterio numerico, quale la presenza di un numero di studenti superiore a dieci che chiedono di effettuare gli esami di idoneità per due anni scolastici, per la nomina del presidente esterno, in quanto tale intervento non è previsto dalla disposizione normativa che il provvedimento attua;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché le misure di vigilanza, idonee a garantirne il corretto svolgimento.

Art. 2 - Esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione. Requisiti di ammissione

1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

4. Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

5. Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.

6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art. 3 - Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

3. L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.

4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle proposte formulate dal collegio dei docenti.

5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

7. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.

8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.

9. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.

10. Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.

11. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

Art. 4 - Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Sessione e requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale.

2. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

3. Il dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

4. Possono sostenere gli esami di idoneità:

a) i candidati esterni, al fine di accedere alla classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;

b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere alla classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

5. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

6. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

7. Gli studenti in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Art. 5 - Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni

1. La commissione, nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate nell'anno precedente.

2. Se l'esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche o da un suo delegato. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l'istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all'Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all'istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniore. L'Ufficio scolastico regionale nomina un presidente per istituzione scolastica, salvo particolari condizioni, valutate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, che comportino la necessità di ricorrere a diversi criteri di nomina.

3. La partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale dirigenziale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Fatti salvi i casi di legittimo impedimento, non è consentito rifiutare o abbandonare l'incarico.

Art. 6 - Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Prove d'esame

1. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

2. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi

dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

3. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

4. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a due anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove, distinte e specifiche per ogni anno e per ciascuna disciplina, con le modalità di cui al precedente comma 3, deve essere distinta per ciascun anno.

5. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

6. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Art. 7 - Verifica, monitoraggio e misure di vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, sono assicurate misure di vigilanza per garantire il corretto svolgimento degli esami di idoneità.

2. I presidenti delle commissioni degli esami di idoneità inviano ai competenti Uffici scolastici regionali una dettagliata relazione relativamente agli esami nei quali emergano eventuali violazioni delle vigenti disposizioni. Gli Uffici scolastici regionali adottano le conseguenti determinazioni.

Art. 8 - Entrata in vigore, efficacia, disapplicazioni e neutralità finanziaria

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2025/2026, a decorrere dal quale non saranno più applicabili le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2021, n. 5, concernente "Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione".

2. Gli uffici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.