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Decreto M.I.M. 11.11.2025, n. 218

Esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.

Formula iniziale

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e, in particolare, l'articolo 192, comma 4, come integrato dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e, in particolare, l'articolo 12, comma 5;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, riguardante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante "Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e, in particolare, l'articolo 1- bis, concernente "Norme in materia di scuole non statali";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e, in particolare, l'articolo 1, comma 622, riguardante l'innalzamento dell'obbligo scolastico;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" e, in particolare, l'articolo 18 con il quale è stato istituito il Liceo del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che adotta il "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, riguardante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, avente a oggetto il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, che adotta il "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, avente a oggetto il "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, recante "Linee guida, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della citata legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, avente a oggetto il "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, che adotta le "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2021, n. 5, riguardante "Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 novembre 2024, n. 226, riguardante "Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62", e, in particolare, l'articolo 3;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 9 gennaio 2025, n. 3, concernente "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado";

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";

Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, recante "Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno";

Informate le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 27 ottobre 2025;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), formulata in data 29 ottobre 2025, prot. 187571;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI, con parere reso nella seduta plenaria n. 154 del 5 novembre 2025, che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

- la richiesta di precisare cosa s'intende «per opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale», dal momento che è in corso l'esame del disegno di legge che intende disciplinare la figura degli studenti ad alto potenziale;

- la richiesta di inserire al comma 10 dell'articolo 3, dopo le parole "comma 1" le parole "e le Indicazioni nazionali per il curricolo", in quanto il citato comma 1, relativo alla predisposizione del progetto didattico-educativo già prevede che l'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo;

- la richiesta di emanare disposizioni anche in merito agli esami preliminari per la scuola secondaria di secondo grado, in quanto tale intervento non è preVisto dalla disposizione normativa che il provvedimento attua;

- la richiesta di eliminare, all'articolo 5, comma 1, l'eventualità dell'integrazione della commissione d'esame con i docenti di discipline insegnate nell'anno precedente perché in contrasto con le previsioni dell'art. 6, comma 2 e 3, in quanto non sussiste alcuna incongruenza tenuto conto che il consiglio della classe cui il candidato aspira potrebbe non includere docenti di discipline il cui insegnamento termina in anni precedenti, sulle quali è comunque necessario che il candidato venga esaminato;

- la richiesta di individuare, all'articolo 5, comma 2, un criterio numerico, quale la presenza di un numero di studenti superiore a dieci che chiedono di effettuare gli esami di idoneità per due anni scolastici, per la nomina del presidente esterno, in quanto tale intervento non è previsto dalla disposizione normativa che il provvedimento attua;

DECRETA