Decreto M.I.M. 11.11.2025, n. 218
1. La commissione, nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate nell'anno precedente.
2. Se l'esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche o da un suo delegato. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l'istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all'Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all'istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniore. L'Ufficio scolastico regionale nomina un presidente per istituzione scolastica, salvo particolari condizioni, valutate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, che comportino la necessità di ricorrere a diversi criteri di nomina.
3. La partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale dirigenziale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Fatti salvi i casi di legittimo impedimento, non è consentito rifiutare o abbandonare l'incarico.