Decreto M.I.M. 11.11.2025, n. 218
Esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.
1. Ai sensi dell'art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, sono assicurate misure di vigilanza per garantire il corretto svolgimento degli esami di idoneità.
2. I presidenti delle commissioni degli esami di idoneità inviano ai competenti Uffici scolastici regionali una dettagliata relazione relativamente agli esami nei quali emergano eventuali violazioni delle vigenti disposizioni. Gli Uffici scolastici regionali adottano le conseguenti determinazioni.