IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.U.R. 22.04.2024, n. 621

Decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti. A.A. 2023/2024.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Oggetto

Art. 2 -  Offerta formativa e requisiti di ammissione

Art. 3 -  Modalità di ammissione

Art. 4 -  Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale

Art. 5 -  Attività di tirocinio

Art. 6 -  Conseguimento di ulteriori abilitazioni

Art. 7 -  Titoli esteri

Art. 8 -  Disposizioni finali

Formula iniziale

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51- bis, 51-ter e 51- quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite «... le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, e tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»; nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" ed in particolare l'art.5, comma 5;

Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, avente ad oggetto "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286";

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616 recante "Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

Visto il decreto 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;

Visto l'articolo 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente" Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie", e, in particolare, il comma l, lettera d), che ha introdotto l'articolo 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 recante "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e, in particolare, l'articolo 6 comma 4 "con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ogni anno, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno di cui al comma 1, nonché del potenziale formativo indicato dalle Università e dalle Istituzioni AFAM ai sensi del comma 3. Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le Università e le Istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l'accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto di cui al primo periodo. L'offerta formativa complessiva delle Università e delle Istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.";

Acquisito il fabbisogno a livello regionale presentato dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota del 17 ottobre 2023 n. 4545;

Vista l'offerta formativa inserita dalle istituzioni in Banca-Dati CINECA RAD-SUA CdS il 10 novembre 2023;

Ritenuto per le classi di concorso per le quali è stato espresso un determinato fabbisogno, di autorizzare il 20% in più dello stesso e, qualora da tale calcolo dovesse derivare un numero di posti inferiore a 10, di aumentare detto numero fino a 10 posti, salvo che un'istituzione non abbia presentato un'offerta minore. In caso di Centri costituiti da più università o istituzioni Afam, i posti sono assegnati alla sola istituzione Capofila del Centro, la quale ripartisce gli stessi tra le istituzioni aggregate che attiveranno i percorsi;

Ritenuto altresì per le classi di concorso con riferimento alle quali non è stato espresso alcun fabbisogno, ma è stata presentata una determinata offerta formativa, di autorizzare 10 posti a ciascuna istituzione che è presente nella Regione e ha attivato il percorso, a meno che l'istituzione medesima non abbia presentato un'offerta per un numero di posti inferiori a 10. In caso di Centri costituiti da più università o istituzioni Afam, i posti sono assegnati all'istituzione Capofila del Centro.

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del 22.12.2023 n. 255 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2023, n. 256, concernente: "Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri, per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'art. 2-bis, comma 7, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

Visti i pareri resi dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, con delibere del 21 dicembre 2023 n. 304 e del 17 gennaio 2024, n. 11 e con decreto del Presidente del 29.01.2024 n. 1, ratificato con delibera n. 20 del 30-01-2024, e i relativi decreti di accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del 7 febbraio 2024;

Visto il parere reso dal Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della Ricerca espresso con delibera n. 42 del 21.02.2024, di revisione in autotutela del decreto Presidenziale n. 1 del 29 gennaio 2024, ratificato dalla delibera n. 20 del 30 gennaio 2024, e il conseguente decreto ministeriale del 5 marzo 2024 n. 494, di accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado proposti dal Conservatorio di musica "Arrigo Boito" di Parma;

Visto il parere reso dal Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, espresso con delibera n. 48 del 7.03.2024, di parziale revisione in autotutela del decreto Presidenziale n. 1 del 29 gennaio 2024, ratificato dalla delibera n. 20 del 30 gennaio 2024, e il conseguente decreto ministeriale del 21 marzo 2024 n. 531, di accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado proposti dal Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma;

Visto il parere reso dal Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, espresso con decreto Presidenziale n. 5 del 25.03.2024, di revisione in autotutela del decreto Presidenziale n. 1 del 29 gennaio 2024, ratificato dalla delibera n. 20 del 30 gennaio 2024, e il conseguente decreto ministeriale (in fase di predisposizione) di accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado proposti dall'Università Cà Foscari di Venezia in convenzione con il Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 22 aprile 2024, n. 620 concernente la riserva dei posti per i soggetti di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59;

Vista l'informativa resa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in data 28 febbraio 2024 presso il Ministero dell'istruzione e del merito;

Considerato che con nota del 5 febbraio 2024, n. 2439 si è proceduto alla riapertura della banca dati per le seguenti classi di concorso non coperte dall'offerta formativa, e che per le relative proposte è in corso la procedura di accreditamento: A038 - TECNOL COSTR AERONAUTICHE; A071 - SLOVENO, STORIA EDUC. CIVICA, GEOGRAFIA SCUOLA SEC. DI I GRADO SLOVENA O BILINGUE; B008 - LAB PRODUZ INDUSTR ARTIG CERAMICA; B009 - LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE; B010 - LAB SCIENZE E TECNOL COSTR AERON; B014 - LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI; B018 - LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA; B019 - LAB SERVIZI RICETTIVITÀ ALBERGHIERA;

Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito a norma dell'articolo 6, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023, che ha espresso parere favorevole con nota n. 57883 del 16 aprile 2024;

Ritenuto necessario procedere all'autorizzazione dei posti e alla definizione dei criteri di selezione per l'attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

Decreta

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2023/2024, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

2. I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 - Offerta formativa e requisiti di ammissione

1. L'offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all'art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;

b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;

c) percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;

d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;

e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

Art. 3 - Modalità di ammissione

1. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

2. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo precedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per l'accesso a tali percorsi si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620 e qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'allegato A del predetto decreto ministeriale 3. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. b) dell'articolo precedente eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'allegato A al decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620.

4. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. c) dell'articolo precedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai percorsi sono individuati all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 4 - Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale

1. I percorsi di formazione iniziale di cui al presente decreto sono svolti con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma l, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l'anno accademico 2023/2024 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal DPCM 4 agosto 2023.

2. Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.

3. Per l'accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall'art. 9 del DPCM 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

4. I docenti che acquisiscono l'abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A- 71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell'aggregazione e per la nuova classe di concorso.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del DPCM 4 agosto 2023, per i percorsi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e d), il costo massimo complessivo non può superare l'importo di euro 2.500;

6. Per l'a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l'ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Art. 5 - Attività di tirocinio

1. Per l'acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a dodici ore.

2. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2023, n. 256;

3. In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell'elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

Art. 6 - Conseguimento di ulteriori abilitazioni

1. L'avvio dei percorsi di formazione di cui all'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 è autorizzato dai decreti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale.

2. Le istituzioni avviano i percorsi di cui al comma 1, esclusi dal livello sostenibile, stabilendo i contenuti dei 30 CFU o CFA necessari all'abilitazione, nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti, le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

3. I suddetti percorsi saranno svolti dalle istituzioni universitarie e accademiche anche mediante modalità telematiche sincrone così come previsto dal citato art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

4. Il riconoscimento delle pregresse abilitazioni e specializzazioni conseguite all'estero da parte del competente Ministero dell'istruzione e del merito, dovrà essere presentato dal candidato al momento dell'iscrizione.

Art. 7 - Titoli esteri

1. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l'istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato A - Ripartizione dei posti per l'attivazione dei percorsi di formazione insegnanti

Allegato

Allegato B -Tabella dei titoli valutabili per l'accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Titoli Punteggio
Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP)
Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori
2 punti in caso di attribuzione della lode.
Votazione media ponderata conseguita negli esami del corso di studi a ciclo unico o nel corso di laurea magistrale
Massimo 5 punti complessivi. Il risultato della media ponderata è arrotondato al valore superiore se il decimale è pari o superiore a 0,5.
Criterio applicabile ai soli soggetti di cui all'art. 7, comma 5, del DPCM del 4 agosto 2023.
Punti 1 per ogni votazione media ponderata superiore a 25/30
Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o da quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso
Massimo 5 punti complessivi
Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo.
Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo
Master universitari e accademici di secondo livello
Massimo 2 punti complessivi
1 punto per ciascun master
Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento
conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Massimo 4 punti complessivi
2 punti per ciascun diploma
Dottorato di ricerca
Massimo 6 punti complessivi
3 punti per ciascun titolo di dottorato
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.
Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi
Livello C1 punti 0,5
Livello C2 punti 1
Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Massimo 6 punticui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Massimo 6 punti
1 punto per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica
2 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica

Nel caso dopo l'assegnazione dei punteggi ci siano candidati a pari merito, prevale il più giovane di età