Decreto M.U.R. 22.04.2024, n. 621
1. L'avvio dei percorsi di formazione di cui all'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 è autorizzato dai decreti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale.
2. Le istituzioni avviano i percorsi di cui al comma 1, esclusi dal livello sostenibile, stabilendo i contenuti dei 30 CFU o CFA necessari all'abilitazione, nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti, le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023.
3. I suddetti percorsi saranno svolti dalle istituzioni universitarie e accademiche anche mediante modalità telematiche sincrone così come previsto dal citato art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4. Il riconoscimento delle pregresse abilitazioni e specializzazioni conseguite all'estero da parte del competente Ministero dell'istruzione e del merito, dovrà essere presentato dal candidato al momento dell'iscrizione.