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Decreto M.U.R. 22.04.2024, n. 621

Decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti. A.A. 2023/2024.

Art. 5 - Attività di tirocinio

1. Per l'acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a dodici ore.

2. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2023, n. 256;

3. In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell'elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.