Decreto M.U.R. 22.04.2024, n. 621
1. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
2. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo precedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per l'accesso a tali percorsi si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620 e qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'allegato A del predetto decreto ministeriale 3. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. b) dell'articolo precedente eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'allegato A al decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620.
4. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. c) dell'articolo precedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai percorsi sono individuati all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito.