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Decreto M.I.M. 19.08.2024, n. 178

Ricostituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Ricostituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione

Art. 2 -  Organi, struttura, funzionamento

Art. 3 -  Incompatibilità, decadenza e surroga

Art. 4 -  Esonero e trattamento economico

Art. 5 -  Disposizioni finali

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante la riforma degli organi collegiali della scuola a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 2, che disciplina le competenze e la composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Visto in particolare il comma 5, lettere a) e c), del richiamato articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, secondo il quale il Consiglio è formato da trentasei componenti, di cui quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali e tre sono eletti, rispettivamente, uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;

Visto il dispositivo di cui alle lettere b) e d) del su citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, secondo il quale tre componenti sono nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni, in rappresentanza delle scuole paritarie e quindici tra esponenti del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato- regioni, città e autonomie locali, tre sono designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, e in particolare l'articolo 6, comma 1, che prevede la natura onorifica della partecipazione ad organi collegiali e la corresponsione del solo rimborso delle spese sostenute;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", come modificato da ultimo dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e in particolare l'articolo 3, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell'istruzione;

Visto il decreto-legge 22 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 6 che ha disposto che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito";

Visto il decreto ministeriale n. 980 del 31 dicembre 2015, concernente la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Visto il decreto ministeriale n. 184 del 31 dicembre 2020, concernente la ricostituzione della componente non elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, come integrato dai successivi decreti del Ministro dell'istruzione 19 febbraio 2021, n. 40, 15 settembre 2021, n. 283, 7 marzo 2022, n. 53;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 5, comma 5-ter, laddove stabilisce che "all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 5 dicembre 2023, n. 234, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato decreto legislativo n. 233 del 1999, recante i termini e le modalità di elezione, designazione e nomina dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed in particolare l'articolo 4, con cui sono state indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio ed è stato previsto lo svolgimento delle procedure di voto in data 7 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle ore 17:00;

Visto il decreto prot. 28691 del 25 giugno 2024 con il quale la Commissione elettorale centrale, di cui agli articoli 14 e 18 della richiamata ordinanza del Ministro n. 234 del 2023, ha proclamato in via definitiva i componenti del Consiglio eletti in rappresentanza del personale delle scuole statali di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c), del citato decreto legislativo n. 233 del 1999;

Dato atto che con separate note del 19 aprile 2024, prot. n. 15822 e prot. n. 15824, il Ministro dell'istruzione e del merito ha provveduto a richiedere, rispettivamente, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, la designazione dei relativi esperti quali componenti del Consiglio;

Dato atto che con separate note del 19 aprile 2024, e segnatamente prot. n.15788 per ANINSEI, n. 15794 per FIDAE, n. 15796 per AGIDAE, n. 15798 per FISM, n. 15803 per FOE, n. 15804 per FILINS, n. 15807 per ONM, n. 15814 per FAES, n. 15816 per USMI, n. 15817 per CISM, il Ministro dell'istruzione e del merito ha provveduto a richiedere alle predette associazioni rappresentative delle scuole paritarie la designazione di un proprio rappresentante da proporre per la nomina a componente del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Dato atto che con nota prot. n. 63829 del 3 maggio 2024, la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali ha designato l'Avv. Alba La Barba per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ing. Marco Bronzini per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e la prof.ssa Francesca Zaltieri per l'Unione Province d'Italia (UPI);

Dato atto delle designazioni pervenute dalle Associazioni rappresentative delle scuole paritarie, e segnatamente con nota della FAES, registrata al prot. n. 16971 del 30 aprile 2024, con nota della ONM, registrata al prot. n.17243 del 2 maggio 2024, con nota della FIDAE, registrata al prot. n. 17245 del 2 maggio 2024, con nota della FOE, registrata al prot. n.17247 del 2 maggio 2024, con nota della USMI, registrata al prot. n.17306 del 2 maggio 2024, con nota della FILINS prot. n. 17580 del 3 maggio 2024; con nota della FISM, registrata al prot. n.17824 del 6 maggio 2024, con nota della ANINSEI, registrata al prot. n.18607 del 9 maggio 2024, con nota della CISM, registrata al prot. n. 23752 del 4 giugno 2024, con nota della AGIDAE, registrata al prot. n. 30091 del 4 luglio 2024;

Dato atto che con nota prot. 2202 del 1° agosto 2024, registrata al prot. n. 107686 del 2 agosto 2024, il Segretario Generale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha comunicato la designazione di Elena Centemero, Anna Maria Santoro e Paola Serafin, quali esperti in rappresentanza del CNEL;

Esaminati i curricula dei componenti designati dalle associazioni rappresentative delle scuole paritarie su richiamate;

Considerata la necessità di ricostituire il Consiglio superiore della pubblica istruzione

 

DECRETA

Art. 1 - Ricostituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione

1. A decorrere da 1° settembre 2024 sono rinnovate la componente elettiva e la componente non elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. Sono nominati componenti del Consiglio:

1) MONICA MARIA CAPIZZI, componente eletta lista "CISL Scuola: in prima persona, al plurale"

2) FRANCESCA BELLIA, componente eletta lista "CISL Scuola: in prima persona, al plurale"

3) MANUELA CALZA, componente eletta lista "CGIL - VALORE SCUOLA"

4) ROBERTA VANNINI, componente eletta lista "UIL - SCEGLI LA COERENZA"

5) ROSANNA COLONNA, componente eletta lista "CISL Scuola: in prima persona, al plurale"

6) RAFFAELE MIGLIETTA, componente eletto lista "CGIL - VALORE SCUOLA"

7) PAOLA COLORA', componente eletta lista "CISL Scuola: in prima persona, al plurale"

8) PAOLO PIZZO, componente eletto lista "UIL - SCEGLI LA COERENZA"

9) SERENA CAVALLETTI, componente eletta lista "CGIL - VALORE SCUOLA"

10) MANUELA PASCARELLA, componente eletta lista "CGIL - VALORE SCUOLA"

11) DOMENICO MAIORANO, componente eletto lista "CISL Scuola: in prima persona, al plurale"

12) ROBERTO GAROFANI, componente eletto lista "UIL - SCEGLI LA COERENZA"

13) SANDRA SCICOLONE, componente eletta lista "ANP PER UNA DIRIGENZA UNITA E SOSTENIBILE"

14) RAFFAELLA BRIANI, componente eletta lista "ANP PER UNA DIRIGENZA UNITA E SOSTENIBILE"

15) PASQUALE RAIMONDO, componente eletto lista "UIL - SCEGLI LA COERENZA"

16) ALESSANDRO CELI, componente eletto lista "RINNOVIAMO INSIEME LA SCUOLA DELL'AUTONOMIA - RÉNOVER ENSEMBLE L'ÉCOLE DE L'AUTONOMIE"

17) HUBERT KAINZ componente eletto lista "FÜR MEHR MITBESTIMMUNG - DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE"

18) KATJA PASARIT, componente eletta lista "ZA - SLOVENSKO ŠOLO"

19) ALBA LA BARBA, esperta designata dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali (Regioni e Province autonome)

20) MARCO BRONZINI, esperto designato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali (ANCI)21) FRANCESCA ZALTIERI, esperta designata dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali (UPI)

22) ELENA CENTEMERO, esperta designata dal CNEL

23) ANNA MARIA SANTORO, esperta designata dal CNEL

24) PAOLA SERAFIN, esperta designata dal CNEL

25) ELIO CESARI, esperto designato da CISM

26) MILENA PISCOZZO, esperta designata da ONM

27) ANNA MONIA ALFIERI, esperta designata da USMI

28) ORNELLA MARIA CUZZUPI

29) CARLO EUFEMI

30) MAURO GHISELLINI

31) PATRIZIA MARINI

32) MARIA MADDALENA NOVELLI

33) DAMIANO PREVITALI

34) MARIO TEDESCO

35) PASQUALINA MARIA ZACCHERIA

36) MASSIMO ZORIACO

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano o da un rappresentante della provincia di Trento, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 233/1999.

Art. 2 - Organi, struttura, funzionamento

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio dura in carica cinque anni e i membri del Consiglio non sono rieleggibili più di una volta.

2. Ai sensi dell'articolo 39 dell'ordinanza ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023, il Ministro convoca la prima seduta del Consiglio.

3. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti

4. Il Consiglio elegge l'ufficio di presidenza, nel quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.

5. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.

6. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento, si riunisce in assemblea generale ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o il Ministro.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, i pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, fino al 31 dicembre 2024 per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

9. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché di enti da esso vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di missione.

10. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa incardinata presso l'Ufficio competente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

Art. 3 - Incompatibilità, decadenza e surroga

1. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di componente del Consiglio. All'insediamento i componenti, nominati ed eletti, dichiarano sotto la loro responsabilità l'insussistenza di cause di incompatibilità, assumendo l'obbligo di comunicare immediatamente al Ministro dell'istruzione e del merito il sopraggiungere di una causa di incompatibilità.

2. I componenti che versino in stato di incompatibilità con la carica di Consigliere decadono dalla stessa.

3. Decadono dalla carica i Consiglieri che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle rispettive componenti elettive.

4. I componenti elettivi del Consiglio che, per qualsiasi ragione, cessino dalla carica devono essere sostituiti ricorrendo al procedimento di surroga. Il componente cessato, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista elettorale.

5. La surroga viene effettuata mediante scorrimento della lista elettorale a cui appartiene il membro cessato con la nomina del primo dei candidati non eletti di detta lista.

6. In caso di impossibilità di procedere alla surroga per esaurimento delle rispettive liste elettorali, i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

7. Per le componenti rappresentative, resta ferma la possibilità di proporre al Ministro di designare nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli già nominati.

Art. 4 - Esonero e trattamento economico

1. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel Consiglio può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la carica di Consigliere è onorifica. Al Presidente e ai Consiglieri non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

Art. 5 - Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, fermo restando il rimborso delle spese di missione dei componenti per la partecipazione ai lavori del Consiglio, i cui costi sono posti a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, capitolo 1396, piano gestionale 15.