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Decreto M.I.M. 19.08.2024, n. 178

Ricostituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Art. 3 - Incompatibilità, decadenza e surroga

1. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di componente del Consiglio. All'insediamento i componenti, nominati ed eletti, dichiarano sotto la loro responsabilità l'insussistenza di cause di incompatibilità, assumendo l'obbligo di comunicare immediatamente al Ministro dell'istruzione e del merito il sopraggiungere di una causa di incompatibilità.

2. I componenti che versino in stato di incompatibilità con la carica di Consigliere decadono dalla stessa.

3. Decadono dalla carica i Consiglieri che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle rispettive componenti elettive.

4. I componenti elettivi del Consiglio che, per qualsiasi ragione, cessino dalla carica devono essere sostituiti ricorrendo al procedimento di surroga. Il componente cessato, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista elettorale.

5. La surroga viene effettuata mediante scorrimento della lista elettorale a cui appartiene il membro cessato con la nomina del primo dei candidati non eletti di detta lista.

6. In caso di impossibilità di procedere alla surroga per esaurimento delle rispettive liste elettorali, i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

7. Per le componenti rappresentative, resta ferma la possibilità di proporre al Ministro di designare nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli già nominati.