IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I.M. 19.08.2024, n. 178

Ricostituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Art. 2 - Organi, struttura, funzionamento

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio dura in carica cinque anni e i membri del Consiglio non sono rieleggibili più di una volta.

2. Ai sensi dell'articolo 39 dell'ordinanza ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023, il Ministro convoca la prima seduta del Consiglio.

3. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti

4. Il Consiglio elegge l'ufficio di presidenza, nel quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.

5. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.

6. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento, si riunisce in assemblea generale ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o il Ministro.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, i pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, fino al 31 dicembre 2024 per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

9. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché di enti da esso vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di missione.

10. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa incardinata presso l'Ufficio competente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.