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Decreto M.I.M. 07.12.2023, n. 240

Decreto concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Oggetto e finalità

Art. 2 -  Caratteristiche della sperimentazione

Art. 3 -  Soggetti destinatari

Art. 4 -  Attivazione e durata della sperimentazione

Art. 5 -  Requisiti di partecipazione ed elementi della proposta progettuale

Art. 6 -  Presentazione delle proposte progettuali

Art. 7 -  Selezione delle proposte progettuali

Art. 8 -  Esame di Stato per i percorsi sperimentali quadriennali

Art. 9 -  Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano

Art. 10 -  Disposizioni finali

Formula iniziale

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 11, ai sensi del quale possono essere promossi progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;

Visto l'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo alla quota di flessibilità del curricolo riservata alle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la legge del 13 luglio 2015, n. 107, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57, concernente le "Linee Guida relative al primo biennio degli Istituti tecnici" e la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, concernente le Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli Istituti tecnici;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 2019, n. 766, recante "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale";

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567, per la promozione di un Piano nazionale di innovazione ordinamentale finalizzato alla sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado e il correlato decreto dipartimentale 18 ottobre 2017, n. 820, recante Avviso pubblico per l'avvio della sperimentazione a partire dall'anno scolastico 2018/2019;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, concernente l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado promossa con il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567 e il correlato decreto dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021, recante Avviso pubblico concernente "Piano nazionale di innovazione ordinamentale per l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2021, n. 358 concernente criteri e modalità per organizzazione e funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto in particolare, la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Riforma 1.1 "Riforma degli istituti tecnici e professionali";

Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante "Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy";

Visto l'art. 28 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, con il quale, nell'ambito dell'attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università - Riforma 1.1 - Riforma degli Istituti tecnici e professionali", è istituito l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore, al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche;

Considerata la necessità di rendere strutturale il confronto e il raccordo con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, a livello nazionale e territoriale, con la creazione di una "filiera integrata" che raccordi, in un piano strategico comune, tutti i soggetti che erogano formazione di tipo professionalizzante, compreso le istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia i contesti produttivi e i diversi stakeholder;

Ritenuto necessario istituire percorsi formativi che possano offrire e garantire standard qualitativi capaci di corrispondere ai fabbisogni di ciascun settore produttivo e territorio, contribuendo a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di competenza in un'ottica di integrazione di filiera e di flessibilità, che renda la formazione professionale, degli istituti scolastici e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 nel rispetto della pari dignità, capace nel suo complesso di costanti e naturali adeguamenti;

Considerata l'opportunità di avviare un progetto sperimentale relativo all'istituzione di una filiera formativa tecnologico-professionale, quale entità funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, nelle more della istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;

Acquisito il parere non favorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione reso nella seduta n. 117 del 7 dicembre 2023;

Ritenuto di non accogliere il richiamato parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, stante la valenza strategica del provvedimento;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Ai fini di verificare l'efficacia della progettazione di un'offerta formativa integrata in cui venga favorito il raccordo tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali, delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e degli istituti tecnologici superiori (di seguito ITS Academy), a livello nazionale e territoriale, e le istituzioni, i contesti produttivi, il mondo delle imprese, delle professioni e i diversi stakeholder, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, un piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

2. Le Regioni, nell'esercizio delle competenze in materia di istruzione e formazione professionale, qualora intendano partecipare al piano nazionale di sperimentazione attraverso propri atti definiscono:

- la programmazione dell'offerta formativa della filiera tecnologico-professionale territoriale attraverso la declinazione per ambiti specifici, in considerazione dei fabbisogni di competenze degli attori locali del mercato del lavoro;

- le azioni di orientamento volte a favorire la conoscenza delle filiere formative tecnologico-professionali;

- l'analisi e la definizione del fabbisogno di competenze delle aziende, anche in collaborazione con gli attori del mercato del lavoro locale;

- le modalità di coinvolgimento dei soggetti accreditati per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D.Lgs. n. 226/2005 e delle Fondazioni ITS Academy.

3. La sperimentazione è finalizzata a proporre agli studenti un'offerta formativa in ambito tecnologico-professionale, integrata in rete e capace di garantire un'ampia scelta di percorsi d'istruzione, di istruzione e formazione professionale e di specializzazione terziaria prevedendo il coinvolgimento e la sinergia di scuole secondarie di secondo grado e ITS Academy. Ulteriori soggetti della rete possono essere le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri soggetti pubblici e privati intenzionati a contribuire alla realizzazione del progetto sperimentale, in partenariato con i rappresentanti del sistema delle imprese e delle professioni.

4. La sperimentazione si prefigge altresì l'obiettivo di valorizzare i talenti degli studenti al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, migliorare l'orientamento, sviluppare competenze fondamentali per lo sviluppo dei territori e la competitività delle imprese, favorire il trasferimento tecnologico.

Art. 2 - Caratteristiche della sperimentazione

1. Caratteristica peculiare della filiera formativa tecnologico-professionale è la progettazione di un'offerta formativa integrata da parte dei soggetti aderenti alla rete di cui al successivo comma 3, che offra agli studenti opportunità diversificate di istruzione e formazione sia tra quelle afferenti al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (con la possibilità di passaggi tra i vari percorsi di studio) sia in continuità verticale, agevolando la prosecuzione della formazione nei percorsi di istruzione terziaria. Costituisce elemento necessario dell'offerta formativa integrata la progettazione e successiva attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione tecnica e/o professionale, di percorsi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP, coerenti o affini con la filiera di riferimento, laddove attivati, e di percorsi biennali di istruzione tecnologica superiore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono attivati nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa territoriale.

3. La sperimentazione prevede la stipula di un accordo di rete che coinvolga istituzioni scolastiche statali e/o paritarie dell'istruzione tecnica e professionale, istituti tecnologici superiori ITS Academy di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, istituzioni formative accreditate dalle Regioni, laddove presenti, anche in partenariato con università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, rappresentanti del settore produttivo di riferimento e delle impese e delle professioni, altri soggetti pubblici e privati.

4. Le reti di cui al comma precedente sono costituite d'intesa tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali sulla base delle priorità stabilite dalle programmazioni dell'offerta formativa in rapporto alla caratterizzazione della filiera e all'individuazione degli ITS Academy nel proprio ambito territoriale.

5. L'offerta formativa condivisa e integrata delineata dai soggetti aderenti alla rete si raccorda con quella dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

6. Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete si impegnano ad implementare e potenziare relazioni stabili con aziende e realtà produttive del territorio tramite uno o più accordi di partenariato volti a definire le modalità di coprogettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei PCTO e di stipula dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

7. I corsi di studio quadriennali dell'istruzione secondaria tecnica e professionale devono ad ogni modo assicurare agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il corrispondente profilo in uscita del quinto anno di corso, ferme restando le norme in materia di rilascio dei titoli di studio finali e di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Art. 3 - Soggetti destinatari

1. La sperimentazione dei percorsi di istruzione tecnica e professionale è rivolta alle istituzioni scolastiche che dichiarano l'impegno di costituirsi in rete ai sensi dell'articolo 2, comma 3, in risposta ad un apposito Avviso nazionale di selezione pubblica (di seguito "Avviso") emanato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine la proposta progettuale deve riguardare: il contesto di riferimento e la struttura della filiera, la tipologia dei percorsi, la pianificazione dei partenariati, le attività trasversali, le risorse, nonché i soggetti che costituiscono la rete. Nel progetto deve essere definito il modello curriculare, potenziando le competenze di base, e la progettazione dei singoli percorsi di istruzione e formazione, in particolare per quanto riguarda la riorganizzazione del curricolo secondo il modello sperimentale quadriennale e il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative, al potenziamento delle discipline STEM, alla didattica digitale, ai processi di orientamento e all'utilizzo di tutte le risorse disponibili, a invarianza delle dotazioni organiche complessive attribuite per i corrispondenti percorsi quinquennali. Infine, il progetto deve indicare le specifiche azioni di raccordo e di orientamento finalizzate all'accesso ai percorsi dell'istruzione terziaria degli ITS Academy.

2. Con specifico riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale, le Regioni definiscono le modalità di partecipazione delle istituzioni formative.

Art. 4 - Attivazione e durata della sperimentazione

1. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, sono attivate le classi prime dei percorsi sperimentali quadriennali di istruzione tecnica e professionale autorizzati a seguito di accoglimento della candidatura nonché dei percorsi erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 selezionati dalle Regioni.

2. Gli ITS Academy aderenti alla rete avviano, sulla base dell'offerta formativa integrata e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze rilevate e delle vocazioni produttive del territorio, idonei interventi a favore degli studenti, in stretta sinergia con le iniziative di orientamento avviate ai sensi dell'articolo 9 della Legge 15 luglio 2022, n. 99.

3. Al termine del primo ciclo sperimentale, comprensivo del percorso di istruzione e formazione secondaria e del percorso di istruzione terziaria negli ITS Academy, la sperimentazione potrà essere rinnovata, previa valutazione positiva dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale di cui all'art. 28 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, in raccordo con il Comitato nazionale degli ITS Academy di cui all'art. 10 della Legge 15 luglio 2022, n. 99 e con la Rete nazionale delle scuole professionali di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 3.

4. In caso di mancato rinnovo, a seguito di valutazione non positiva da parte dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, le sole classi intermedie già funzionanti presso gli istituti di istruzione di secondo grado sono autorizzate a completare il ciclo sperimentale fino a completamento.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione ed elementi della proposta progettuale

1. Possono essere attivate le reti che siano costituite da almeno un istituto tecnico o professionale, da una istituzione formativa accreditata a livello regionale per l'erogazione dei percorsi di IeFP, laddove esistenti e validati ai sensi dell'art. 8 comma 2, e da un ITS Academy.

2. La candidatura delle istituzioni scolastiche, previa deliberazione degli organi competenti e in linea con la programmazione dell'offerta formativa regionale ove adottata ai sensi dell'art.1, comma 2, deve prevedere, a pena di esclusione:

a) la dichiarazione di impegno a costituirsi in rete ai sensi dell'art. 2 comma 3;

b) la progettazione di almeno un percorso quadriennale di istruzione tecnica o professionale e l'integrazione con almeno un percorso per il conseguimento del diploma professionale di IeFP, ove esistente e affine o correlato alla filiera, e un percorso biennale di ITS Academy di area tecnologica coerente con l'indirizzo di riferimento;

c) l'attivazione del partenariato con almeno una impresa.

3. Le proposte progettuali delle istituzioni scolastiche potranno contenere i seguenti elementi, oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 7:

a) progettazione di un'offerta formativa integrata, ampia e articolata comprensiva di percorsi di istruzione tecnica-professionale e di ITS Academy che preveda misure per agevolare la possibilità di accesso ai percorsi dell'istruzione terziaria e di passaggio tra i diversi percorsi di studio dell'istruzione secondaria;

b) strutturazione di processi di continuità e orientamento all'interno della filiera e degli accordi di partenariato tra la scuola secondaria di secondo grado, le imprese, gli ordini professionali, l'università e i percorsi terziari non accademici;

c) consolidamento e potenziamento delle esperienze on the job che gli studenti possono effettuare dopo i quindici anni, anche tramite il ricorso ordinario all'apprendistato formativo di primo e terzo livello con contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il diploma di istruzione tecnologica superiore;

d) potenziamento delle ore dedicate ai PCTO, distintamente per i diversi ordini di studio di istruzione secondaria di secondo grado e l'avvio dei suddetti percorsi già dal secondo anno di studio;

e) potenziamento del processo di internazionalizzazione attraverso il conseguimento di certificazioni internazionali che attestino le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera, una più efficace e strutturale introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti formativi in lingua straniera (CLIL) e l'accento sulla dimensione linguistica in funzione del settore di riferimento, anche con il supporto dei conversatori di lingua in compresenza con i docenti di tutte le discipline;

f) introduzione di moduli didattici e attività laboratoriali svolti da soggetti provenienti dai settori delle imprese e delle professioni, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera, per adeguare l'offerta formativa ai fabbisogni del territorio e all'evolversi delle conoscenze e delle tecnologie di settore;

g) ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili.

4. Nella proposta progettuale sono specificati tutti i soggetti aderenti alla rete con l'indicazione dei rispettivi ruoli e ambiti di intervento.

Art. 6 - Presentazione delle proposte progettuali

1. La proposta progettuale presentata da un istituto tecnico e/o professionale ovvero da un raggruppamento di istituti tecnici e/o professionali è elaborata sulla base delle indicazioni e dei criteri qualitativi individuati nell'Avviso di cui all'articolo 3.

2. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione acquisisce, nel rispetto del principio di trasparenza, le proposte progettuali aventi i requisiti di cui al precedente articolo 5.

Art. 7 - Selezione delle proposte progettuali

1. La selezione delle proposte progettuali pervenute entro i termini fissati dall'Avviso di cui all'articolo 3 è effettuata da una apposita Commissione tecnica nominata dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, composta dal Presidente, nominato dal Ministero, e sei componenti, tre dei quali designati dal coordinamento delle regioni rappresentative delle macroaree del Paese (Nord, Centro, Sud e Isole).

2. La Commissione procede alla preliminare verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, e successivamente valuta le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:

A) coerenza del progetto con le finalità della sperimentazione delineate all'articolo 1, le caratteristiche della sperimentazione delineate nell'articolo 2 e gli elementi di cui all'art. 5;

B) impatto innovativo dell'offerta formativa integrata in relazione ai percorsi di istruzione secondaria e terziaria e all'ampiezza delle opportunità offerte agli studenti;

C) rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa territoriale, equilibrato coinvolgimento dei soggetti costituiti in rete e valore aggiunto del partenariato.

3. La Commissione ha a disposizione 100 punti da assegnare alle proposte progettuali presentate. Sono valutate positivamente le proposte che conseguono un punteggio non inferiore a 50/100.

4. Gli Uffici scolastici regionali provvedono a riconoscere la parità scolastica, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai percorsi sperimentali autorizzati e attivati ai sensi del presente Piano di sperimentazione presso istituti scolastici già riconosciuti paritari.

Art. 8 - Esame di Stato per i percorsi sperimentali quadriennali

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che devono riferirsi ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado del vigente ordinamento.

2. Ai fini dell'esame di Stato, non possono essere assegnati alla classe sperimentale candidati esterni.

3. L'attribuzione del credito scolastico viene effettuata secondo le vigenti disposizioni al termine del secondo, del terzo e del quarto anno di corso.

4. Considerato il carattere sperimentale del percorso di studi quadriennale, non è consentita l'ammissione agli esami di Stato con abbreviazione di un anno per merito.

Art. 9 - Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano

1. Compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, la regione Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono presentare progetti di innovazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenendo a riferimento quanto previsto dal presente decreto.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Le classi sperimentali non possono essere articolate con altra classe di percorso quinquennale già attivato nell'istituto statale o paritario.

2. Alle classi sperimentali non possono essere accolte iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato un pregresso e regolare percorso scolastico di otto anni e di studenti provenienti da percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali.

3. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né variazione delle dotazioni organiche.

Il presente provvedimento è inviato ai competenti organi per i controlli di legge.