Decreto M.I.M. 07.12.2023, n. 240
1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che devono riferirsi ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado del vigente ordinamento.
2. Ai fini dell'esame di Stato, non possono essere assegnati alla classe sperimentale candidati esterni.
3. L'attribuzione del credito scolastico viene effettuata secondo le vigenti disposizioni al termine del secondo, del terzo e del quarto anno di corso.
4. Considerato il carattere sperimentale del percorso di studi quadriennale, non è consentita l'ammissione agli esami di Stato con abbreviazione di un anno per merito.