Decreto M.I.M. 07.12.2023, n. 240
1. Possono essere attivate le reti che siano costituite da almeno un istituto tecnico o professionale, da una istituzione formativa accreditata a livello regionale per l'erogazione dei percorsi di IeFP, laddove esistenti e validati ai sensi dell'art. 8 comma 2, e da un ITS Academy.
2. La candidatura delle istituzioni scolastiche, previa deliberazione degli organi competenti e in linea con la programmazione dell'offerta formativa regionale ove adottata ai sensi dell'art.1, comma 2, deve prevedere, a pena di esclusione:
a) la dichiarazione di impegno a costituirsi in rete ai sensi dell'art. 2 comma 3;
b) la progettazione di almeno un percorso quadriennale di istruzione tecnica o professionale e l'integrazione con almeno un percorso per il conseguimento del diploma professionale di IeFP, ove esistente e affine o correlato alla filiera, e un percorso biennale di ITS Academy di area tecnologica coerente con l'indirizzo di riferimento;
c) l'attivazione del partenariato con almeno una impresa.
3. Le proposte progettuali delle istituzioni scolastiche potranno contenere i seguenti elementi, oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 7:
a) progettazione di un'offerta formativa integrata, ampia e articolata comprensiva di percorsi di istruzione tecnica-professionale e di ITS Academy che preveda misure per agevolare la possibilità di accesso ai percorsi dell'istruzione terziaria e di passaggio tra i diversi percorsi di studio dell'istruzione secondaria;
b) strutturazione di processi di continuità e orientamento all'interno della filiera e degli accordi di partenariato tra la scuola secondaria di secondo grado, le imprese, gli ordini professionali, l'università e i percorsi terziari non accademici;
c) consolidamento e potenziamento delle esperienze on the job che gli studenti possono effettuare dopo i quindici anni, anche tramite il ricorso ordinario all'apprendistato formativo di primo e terzo livello con contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il diploma di istruzione tecnologica superiore;
d) potenziamento delle ore dedicate ai PCTO, distintamente per i diversi ordini di studio di istruzione secondaria di secondo grado e l'avvio dei suddetti percorsi già dal secondo anno di studio;
e) potenziamento del processo di internazionalizzazione attraverso il conseguimento di certificazioni internazionali che attestino le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera, una più efficace e strutturale introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti formativi in lingua straniera (CLIL) e l'accento sulla dimensione linguistica in funzione del settore di riferimento, anche con il supporto dei conversatori di lingua in compresenza con i docenti di tutte le discipline;
f) introduzione di moduli didattici e attività laboratoriali svolti da soggetti provenienti dai settori delle imprese e delle professioni, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera, per adeguare l'offerta formativa ai fabbisogni del territorio e all'evolversi delle conoscenze e delle tecnologie di settore;
g) ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili.
4. Nella proposta progettuale sono specificati tutti i soggetti aderenti alla rete con l'indicazione dei rispettivi ruoli e ambiti di intervento.