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Decreto M.I. 17.10.2022, n. 272

_.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Dotazioni organiche - Tabelle A, B e C

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

Visto il regolamento (CE) 12/02/2021, n. 2021/241/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n.10160/21, corredata di allegato (riforma 1.3. Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico, obiettivo 1) "adeguamento del numero degli alunni per classe"), in cui si prevede che il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell'anno scolastico 2020/2021 a fronte del calo demografico e al fine di ridurre il numero degli alunni per classe e migliorare gradualmente il rapporto tra il numero degli alunni e il numero di insegnanti;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, e, in particolare, l'articolo 47, comma 2, lett. a) e b);

Vista la legge 30 dicembre 2021, n.234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", e, in particolare, l'articolo 1, commi da 329 a 338 e da 344 a 347;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 aprile 2022, n. 90, di attuazione del comma 335 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 e di determinazione dell'organico del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023, ivi inclusa la stima dei posti per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria e la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 agosto 2022, n. 220, di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 344 e 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n.234;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione 26 luglio 2021, n.229 relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22 che ha lasciato invariato il numero complessivo dei posti comuni dell'organico di diritto rispetto all'anno scolastico 2020/21, salvo l'adeguamento dell'organico di diritto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale" e salvo le variazioni in aumento introdotte per i posti per il sostegno e per i posti per il potenziamento, dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo1, commi 960 e 968;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e in particolare l'articolo 1, comma 960, in base al quale "All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente: «366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373»";

Vista l'intesa stipulata il 1° agosto 2019 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e, in particolare, gli articoli 12, comma 1, e 14, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 agosto 2016, n. 659, relativo all'attuazione dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto i decreti interministeriali del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nn. 581 e 625 del 2016 con i quali sono stati determinati l'organico triennale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, i commi 5 e dal 63 al 69 dell'articolo 1 che fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente e in particolare il comma 65, che prevede che il riparto della dotazione organica tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata; che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli alunni disabili; che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica; che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale; che in ogni caso il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e che infine il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" e, in particolare, l'articolo 64;

Vista la circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2010, n. 2, riguardante indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, con la quale si sancisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio 2007, n. 41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione n. 29452 del 30 novembre 2021 relativa alle "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023";

Visto che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale, ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n.107;

Ritenuto di dover infine procedere ad individuare il contingente dei posti da destinare all'istruzione degli adulti all'interno dell'organico triennale dell'autonomia assegnato a ciascuna regione;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot. n. 1083 dell'8 settembre 2022;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 19066 del 13 settembre 2022;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta del 28 settembre 2022;

Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente classe o collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca;

DECRETA

Art. 1 - Dotazioni organiche - Tabelle A, B e C

1. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno scolastico 2022/2023, sono riportate nella Tabella A, comprensive della variazione disposta ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per l'anno scolastico 2022/2023, in misura pari a 291 posti, risultanti dalla somma algebrica dell'incremento di 441 posti di insegnante tecnico pratico e del decremento di 150 posti per docenti laureati, nonché con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quinte e dei posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente per l'anno scolastico 2021/22.

2. Il contingente dei posti comuni di potenziamento per l'anno scolastico 2022/23 è indicato nella Tabella A, ai sensi del comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, conformemente alla Tabella 1 allegata alla medesima legge, tenuto conto dell'incremento di 390 posti già disposto, con riferimento alla scuola dell'infanzia, con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'ampliamento di 1.000 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, ai sensi dell'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2022/2023 è stabilita nella Tabella B, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, tenuto conto dell'incremento di 1.090 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'ampliamento di 5.000 posti per l'anno scolastico 2021/22, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, e di 11.000 posti per l'anno scolastico 2022/23, come previsto dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nell'anno scolastico 2023/24, in attuazione del medesimo articolo1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la dotazione organica dei posti di sostegno sarà incrementata di ulteriori 9.000 posti.

4. Il contingente dei posti per l'adeguamento dell'organico triennale alle situazioni di fatto è determinato nel limite massimo di cui alla Tabella C, tenuto conto delle risorse definite dal comma 69 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa.

Tabella A -Posti comuni e posti comuni di potenziamento dell'organico docenti 2022-2024

 

Regione Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2021-2022 Posti comuni di potenziamento 2021-2022 Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2022-2024* Obiettivo decremento posti docenti laureati e posti ITP laboratori Istituti professionali a.s. 2022/23 (art. 12, d.lgs. 61/2017) e ss. Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia inclusi i posti di cui all'art. 12, d.lgs. 61/2017 (esclusi i posti comuni di potenziamento) 2022-2024*** Posti comuni di potenziamento 2022 - 2024*** di cui stima posti/ore ricondotte a posto per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria (art.1, comma 335, L. 234/2021) a.s. 2022/2023 di cui previsione posti da destinare alle classi in deroga al dPR 20 marzo 2009, n.81 (art.1, comma 345, L. 234/2021) a.s. 2022/2023
Posti ITP Posti docenti laureati
Abruzzo 14.460 1.274 14.456 7 -3 14.460 1.274 51 445
Basilicata 7.387 784 7.387 5 -2 7.390 784 22 209
Calabria 25.613 1.958 25.612 18 -6 25.624 1.958 81 340
Campania 72.898 5.491 72.898 56 -19 72.935 5.491 246 602
Emilia Romagna 41.754 3.453 41.754 35 -12 41.777 3.453 159 759
Friuli Venezia Giulia** 12.461 1.138 12.461 2 -1 12.462 1.138 45 131
Lazio 57.458 4.543 57.458 38 -13 57.483 4.543 217 576
Liguria 13.756 1.350 13.756 12 -4 13.764 1.350 49 707
Lombardia 92.573 7.176 92.573 54 -19 92.608 7.176 368 628
Marche 16.674 1.460 16.674 15 -5 16.684 1.460 59 707
Molise 3.427 543 3.427 2 -1 3.428 543 11 131
Piemonte 43.241 3.346 43.241 18 -6 43.253 3.346 153 445
Puglia 45.914 3.691 45.911 33 -11 45.933 3.691 158 680
Sardegna 18.627 1.552 18.627 20 -6 18.641 1.552 60 52
Sicilia 58.910 4.555 58.910 43 -14 58.939 4.555 212 419
Toscana 38.276 3.033 38.276 28 -9 38.295 3.033 130 654
Umbria 9.580 988 9.580 7 -3 9.584 988 35 471
Veneto 46.964 3.867 46.964 48 -16 46.996 3.867 191 785
Totale 619.973 50.202 619.965 441 -150 620.256 50.202 2.247 8.741

* I dati comprendono la sottrazione di 24 posti per cost-sharing (8 posti per il 2022/23 che si vanno ad aggiungere ai 16 posti già detratti per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, dovendo destinare 41 posti in totale in cinque anni, come da proposta del Consiglio superiore delle scuole europee nella seduta di Atene dei giorni 9-12 aprile 2019);

** di cui 496 per le scuole con insegnamento in lingua Slovena.

***Per l'a.s. 2023/24 le dotazioni organiche regionali, per scorrimento d'anno, potranno subire variazioni in attuazione dell'art. 1, commi 335 e 345, della legge n. 234/2021.

Tabella B -Posti di sostegno per gli anni scolastici 2022-2024

Regione Posti 2021-2022 Incremento di posti (art. 1, comma 960, L. 178/2020) Posti 2022-2023* di cui posti di potenziamento per il sostegno (tabella 1, L. 107/2015)
Abruzzo 2.786 252 3.038 182
Basilicata 1.121 59 1.180 50
Calabria 4.133 287 4.420 193
Campania 13.828 1.089 14.917 691
Emilia Romagna 6.321 846 7.167 433
Friuli Venezia Giulia 1.417 172 1.589 91
Lazio 11.788 1.023 12.811 788
Liguria 2.384 290 2.674 164
Lombardia 14.699 2.344 17.043 1.023
Marche 2.777 291 3.068 189
Molise 725 31 756 34
Piemonte 6.616 651 7.267 416
Puglia 9.134 661 9.795 468
Sardegna 2.948 335 3.283 162
Sicilia 12.103 1.034 13.137 649
Toscana 5.251 688 5.939 354
Umbria 1.406 192 1.598 94
Veneto 6.733 755 7.488 465
Totale 106.170 11.000 117.170 6.446

 

*Per l'a.s. 2023/24 le dotazioni organiche di posti di sostegno, in attuazione dell'art.1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, saranno incrementate, a livello complessivo nazionale, di 9.000 posti.

Tabella C -Limiti massimi dell'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto 2022-2024

Regione Limite massimo di posti a.s. 2021-2022 Limite massimo di posti a.s. 2022-2024
Abruzzo 162 162
Basilicata 222 222
Calabria 357 357
Campania 326 326
Emilia Romagna 1.948 1.948
Friuli Venezia Giulia 436 436
Lazio 1.064 1.064
Liguria 363 363
Lombardia 2.992 2.992
Marche 524 524
Molise 77 77
Piemonte 1.461 1.461
Puglia 172 172
Sardegna 286 286
Sicilia 696 696
Toscana 1.260 1.260
Umbria 325 325
Veneto 1.471 1.471
Totale 14.142 14.142*

*Più 121 posti per la supplenza a docenti destinati alle Scuole europee