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Decreto M.I. 17.10.2022, n. 272

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Art. 1 - Dotazioni organiche - Tabelle A, B e C

1. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno scolastico 2022/2023, sono riportate nella Tabella A, comprensive della variazione disposta ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per l'anno scolastico 2022/2023, in misura pari a 291 posti, risultanti dalla somma algebrica dell'incremento di 441 posti di insegnante tecnico pratico e del decremento di 150 posti per docenti laureati, nonché con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quinte e dei posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente per l'anno scolastico 2021/22.

2. Il contingente dei posti comuni di potenziamento per l'anno scolastico 2022/23 è indicato nella Tabella A, ai sensi del comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, conformemente alla Tabella 1 allegata alla medesima legge, tenuto conto dell'incremento di 390 posti già disposto, con riferimento alla scuola dell'infanzia, con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'ampliamento di 1.000 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, ai sensi dell'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2022/2023 è stabilita nella Tabella B, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, tenuto conto dell'incremento di 1.090 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'ampliamento di 5.000 posti per l'anno scolastico 2021/22, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, e di 11.000 posti per l'anno scolastico 2022/23, come previsto dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nell'anno scolastico 2023/24, in attuazione del medesimo articolo1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la dotazione organica dei posti di sostegno sarà incrementata di ulteriori 9.000 posti.

4. Il contingente dei posti per l'adeguamento dell'organico triennale alle situazioni di fatto è determinato nel limite massimo di cui alla Tabella C, tenuto conto delle risorse definite dal comma 69 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa.