Decreto M.I. 08.02.2021, n. 5
Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.
Art. 1 - Oggetto e definizioni
Art. 2 - Esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione. Requisiti di ammissione
Art. 3 - Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento
Art. 4 - Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado
Art. 5 - Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Sessione e requisiti di ammissione
Art. 6 - Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni e prove d'esame
Art. 7 - Abrogazioni
Art. 8 - Verifica e monitoraggio
Formula iniziale
Il Ministro
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286", ed in particolare l'articolo 45 in materia di iscrizione scolastica;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e in particolare articolo 1, comma 622 riguardante l'innalzamento dell'obbligo scolastico;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante "Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità" convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 e, in particolare, l'articolo 1-bis concernente "Norme in materia di scuole non statali";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, riguardante "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011,
n. 4, recante "Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione professionale";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della salute, 24 maggio 2018, n. 92 recante "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 21 maggio 2001 n. 90 recante "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001";
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 4 dicembre 2020, n. 172, concernente la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi di scuola primaria;
Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 recante "Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno";
Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno";
Ritenuto di disporre, in ragione dell'autonomia curricolare delle istituzioni scolastiche, che gli esami integrativi e di idoneità si svolgano nella sede dell'istituzione scolastica di successiva iscrizione;
Visto il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (di seguito CSPI) nella seduta plenaria del 22 gennaio 2021;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
Per quanto attiene agli esami di idoneità per il primo ciclo di istruzione:
a. la definizione delle strutture abilitate alla certificazione degli alunni ad alto potenziale intellettivo, in quanto tali certificazioni sono rilasciate da specialisti con una formazione specifica. Quanto all'osservazione in merito alla "attenzione dovrebbe essere posta alla costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi che prevedano attività e proposte didattiche adeguate alle loro aspettative e potenzialità, come è peraltro possibile progettare a livello di classe e di scuola", che nelle linee generali si condivide, si rileva che la scelta è demandata alla decisione unanime del consiglio di classe che, in piena conoscenza concreta degli specifici casi e delle concrete possibilità progettuali, è in grado di compiere le opportune valutazioni;
b. l'eliminazione del riferimento al ritiro dalla frequenza delle lezioni entro il 15 marzo, in quanto trattasi di una possibilità già prevista da note amministrative e di fatto applicata in via ordinaria al fine di rendere possibile il passaggio all'istruzione parentale e il conseguente accesso agli esami di idoneità, non previsto per gli alunni frequentanti una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione;
c. l'individuazione della scuola di residenza quale sede per l'esame di idoneità nel caso di istruzione parentale, in quanto confliggente con l'articolo 23 del decreto legislativo n. 62/2017 che non prevede tale specificazione in ossequio alla libertà di scelta della famiglia;
d. la composizione della commissione per gli esami di idoneità in conformità a quanto previsto nel secondo ciclo, in quanto si fa riferimento a tutte le discipline del curricolo e non a singole discipline del piano di studi;
e. l'eliminazione della previsione della partecipazione dell'insegnante di sostegno alla commissione di esame e all'ammissione alla classe successiva dello studente con disabilità senza esame di idoneità, in quanto confliggente con il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità e contrario alla normativa vigente che non prevede una disciplina derogatoria nell'ammissione alla classe successiva.
Per quanto attiene al secondo ciclo di istruzione
a. l'inserimento di indicazioni riguardo l'attribuzione del credito scolastico, in quanto le modalità sono già previste dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017;
b. la presenza vincolante delle attività assimilabili ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), in quanto da disciplinarsi con separato decreto ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del decreto legislativo n. 62/2017;
c. la previsione di una sessione suppletiva, in quanto di norma gli esami di idoneità e integrativi si svolgono a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico e, comunque, il calendario definito dalle istituzioni scolastiche di fatto tiene conto delle necessità espresse dai candidati;
d. la semplificazione del colloquio diretto ad individuare eventuali carenze formative, in quanto la sua effettuazione è funzionale alla progettazione di interventi didattici integrativi specifici e mirati;
e. la richiesta in merito all'articolo 5 comma 3, lett. b), in quanto la disposizione non configura in alcun modo un'abbreviazione della durata ordinamentale del corso di studi, limitando la possibilità di accesso per i candidati interni agli esami di idoneità al solo caso del recupero di un anno precedentemente perduto nel percorso di istruzione secondaria di secondo grado,
Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali in data ...;
Decreta
1. Il presente decreto disciplina, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, lo svolgimento degli esami integrativi e degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione;
c) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
d) Legge: legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) Decreto del Presidente della Repubblica: decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
f) Istruzione parentale: l'attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.
1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell'articolo 23 del Decreto legislativo.
2. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.
3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
4. Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.
5. Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.
6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.
8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.
1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo..
2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.
3. L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.
4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.
5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
7. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.
9. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
10. Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.
11. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
3. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.
4. Possono sostenere gli esami integrativi:
a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
5. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.
6. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
7. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curricolo si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
8. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
9. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
10. Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, e fatta salva la necessità di subordinare l'iscrizione per i percorsi di liceo musicale e coreutico al superamento delle relative prove di verifica:
a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.
11. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica.
12. L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), e al comma 11 avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.
13. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
1. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
3. Possono sostenere gli esami di idoneità:
a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
4. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
5. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.
6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
1. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.
2. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
3. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
4. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
5. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
6. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
7. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dell'Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 21 maggio 2001 n. 90.
1. Ai sensi dell'articolo 12 comma 5 del Decreto Legislativo, nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sulla organizzazione e la gestione degli esami di idoneità ed integrativi.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.