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Decreto M.I. 08.02.2021, n. 5

Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.

Art. 3 - Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo..

2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

3. L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.

4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.

5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

7. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.

8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.

9. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.

10. Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.

11. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.