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Decreto M.I. 08.02.2021, n. 5

Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.

Art. 2 - Esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione. Requisiti di ammissione

1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell'articolo 23 del Decreto legislativo.

2. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

4. Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

5. Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.

6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.