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Decreto M.I. 08.02.2021, n. 5

Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.

Formula iniziale

Il Ministro

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286", ed in particolare l'articolo 45 in materia di iscrizione scolastica;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e in particolare articolo 1, comma 622 riguardante l'innalzamento dell'obbligo scolastico;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante "Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità" convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 e, in particolare, l'articolo 1-bis concernente "Norme in materia di scuole non statali";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, riguardante "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011,

n. 4, recante "Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione professionale";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della salute, 24 maggio 2018, n. 92 recante "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 21 maggio 2001 n. 90 recante "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 4 dicembre 2020, n. 172, concernente la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi di scuola primaria;

Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 recante "Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno";

Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno";

Ritenuto di disporre, in ragione dell'autonomia curricolare delle istituzioni scolastiche, che gli esami integrativi e di idoneità si svolgano nella sede dell'istituzione scolastica di successiva iscrizione;

Visto il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (di seguito CSPI) nella seduta plenaria del 22 gennaio 2021;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

Per quanto attiene agli esami di idoneità per il primo ciclo di istruzione:

a. la definizione delle strutture abilitate alla certificazione degli alunni ad alto potenziale intellettivo, in quanto tali certificazioni sono rilasciate da specialisti con una formazione specifica. Quanto all'osservazione in merito alla "attenzione dovrebbe essere posta alla costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi che prevedano attività e proposte didattiche adeguate alle loro aspettative e potenzialità, come è peraltro possibile progettare a livello di classe e di scuola", che nelle linee generali si condivide, si rileva che la scelta è demandata alla decisione unanime del consiglio di classe che, in piena conoscenza concreta degli specifici casi e delle concrete possibilità progettuali, è in grado di compiere le opportune valutazioni;

b. l'eliminazione del riferimento al ritiro dalla frequenza delle lezioni entro il 15 marzo, in quanto trattasi di una possibilità già prevista da note amministrative e di fatto applicata in via ordinaria al fine di rendere possibile il passaggio all'istruzione parentale e il conseguente accesso agli esami di idoneità, non previsto per gli alunni frequentanti una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione;

c. l'individuazione della scuola di residenza quale sede per l'esame di idoneità nel caso di istruzione parentale, in quanto confliggente con l'articolo 23 del decreto legislativo n. 62/2017 che non prevede tale specificazione in ossequio alla libertà di scelta della famiglia;

d. la composizione della commissione per gli esami di idoneità in conformità a quanto previsto nel secondo ciclo, in quanto si fa riferimento a tutte le discipline del curricolo e non a singole discipline del piano di studi;

e. l'eliminazione della previsione della partecipazione dell'insegnante di sostegno alla commissione di esame e all'ammissione alla classe successiva dello studente con disabilità senza esame di idoneità, in quanto confliggente con il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità e contrario alla normativa vigente che non prevede una disciplina derogatoria nell'ammissione alla classe successiva.

Per quanto attiene al secondo ciclo di istruzione

a. l'inserimento di indicazioni riguardo l'attribuzione del credito scolastico, in quanto le modalità sono già previste dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017;

b. la presenza vincolante delle attività assimilabili ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), in quanto da disciplinarsi con separato decreto ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del decreto legislativo n. 62/2017;

c. la previsione di una sessione suppletiva, in quanto di norma gli esami di idoneità e integrativi si svolgono a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico e, comunque, il calendario definito dalle istituzioni scolastiche di fatto tiene conto delle necessità espresse dai candidati;

d. la semplificazione del colloquio diretto ad individuare eventuali carenze formative, in quanto la sua effettuazione è funzionale alla progettazione di interventi didattici integrativi specifici e mirati;

e. la richiesta in merito all'articolo 5 comma 3, lett. b), in quanto la disposizione non configura in alcun modo un'abbreviazione della durata ordinamentale del corso di studi, limitando la possibilità di accesso per i candidati interni agli esami di idoneità al solo caso del recupero di un anno precedentemente perduto nel percorso di istruzione secondaria di secondo grado,

Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali in data ...;

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