Riflessioni sulla Legge n. 1/2026
Profili di responsabilità e dinamiche dell’agire amministrativo
L’introduzione della Legge 7 gennaio 2026, n. 1 (G.U. 7.1.2026, n. 4), nel novellare la disciplina di cui alla L. 20/1994, interviene in un momento di particolare delicatezza per il comparto pubblico. Il testo, pur mantenendo un impianto formale di continuità, tenta di risolvere il nodo gordiano della responsabilità amministrativa attraverso una più puntuale definizione del nesso di causalità tra condotta del pubblico dipendente e nocumento patrimoniale. Il fulcro del provvedimento risiede nel tentativo di oggettivizzare la valutazione della colpa grave, cercando di circoscrivere quell'area di incertezza che ha storicamente alimentato la cosiddetta "burocrazia difensiva".
Non si tratta di una mera esimente, quanto piuttosto di una necessità di sistema: garantire che il perimetro della responsabilità contabile non diventi un ostacolo insormontabile all'efficacia dell'azione amministrativa, ferma restando l’inderogabile tutela delle risorse pubbliche.
In tal senso, la norma sembra voler bilanciare l’esigenza di legalità con quella, non meno urgente, della tempestività del decidere.
Particolare attenzione merita, poi, la rimodulazione degli strumenti di controllo della Corte dei Conti.
Il legislatore della riforma, nell'atto di delegare al Governo una revisione più organica, pare orientato verso un modello di controllo che non sia solo sanzionatorio ex post, ma che agisca in funzione di prevenzione delle irregolarità gestionali.
La sfida della L. 1/2026 sarà dunque quella di declinare il rigore dei controlli contabili con la flessibilità richiesta dalle attuali sfide gestionali, evitando che il timore della sanzione erariale finisca per tradursi in un'inerzia decisionale pregiudizievole per l'interesse collettivo.
Spetterà ora all’interprete, e segnatamente alla magistratura contabile in sede consultiva e giurisdizionale, vagliare se le nuove disposizioni siano effettivamente idonee a restituire serenità all'operato dei dirigenti, senza per questo determinare un indebolimento dei presidi di salvaguardia del bilancio dello Stato.
Seguiranno ulteriori approfondimenti da parte della nostra redazione.