Mobilità del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2024/2025

Nota redazionale a cura di Alberto Bottino

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato, in data 23 febbraio 2024, l’Ordinanza n 30 relativa alla mobilità per l’anno scolastico 2024/25 del personale docente ed ATA e l’Ordinanza n. 31 relativa alla mobilità del personale docente per l’insegnamento della religione cattolica.

Le varie scadenze per tutto il citato personale risultano dal seguente prospetto:

Tipologia di personale

Data di inizio di presentazione delle istanze di mobilità

Termine di scadenza di presentazione delle istanze di mobilità

Termine di comunicazione a SIDI dei posti disponibili

Termine di comunicazione a SIDI delle istanze di mobilità

Data di pubblicazione dei movimenti

Personale docente di ogni ordine e grado

26.2.2024

16.3.2024

18.4.2024

23.4.2024

17.5.2024

Personale educativo

28.2.2024

19.3.2024

24.4.2024

24.4.2024

22.5.2024

Insegnanti di religione cattolica

21.3.2024

17.4.2024

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30.5.2024

Personale ATA

8.3.2024

25.3.2024

6.5.2024

6.5.2024

27.5.2024

  

L’eventuale richiesta di revoca della domanda dovrà essere presentata fino a 10 giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna categoria di personale, e deve essere trasmessa secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente. Le istanze di revoca prodotte dopo tale termine potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi documentati ed a condizione che pervengano in tempo utile per essere inserite al SIDI. Nel caso di presentazione di più tipologie di domande (trasferimento e passaggi) l’istanza di revoca deve contenere la dichiarazione in relazione a quali delle domande presentate si riferisce la revoca. In assenza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande presentate.

Per gli insegnanti di religione cattolica il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca della domanda è fissato alla data del 22 maggio 2024.

Le istruzioni contenute nelle Ordinanze sono applicative di quanto definito con il CCNI del 18.5.2022, relativo alla mobilità per il triennio 2022/23 – 2024/25 e, tuttavia, essendo intervenuta, nel frattempo, la sottoscrizione del CCNL relativo al triennio 2019/2021 in data 18.1.2024, ed al fine di recepire le norme introdotte dal D.L. 36 del 2022 e dal D.L. 44 del 2023, è stato necessario procedere, in data 21.2.2024, ad un Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI del 18.5.2022.

A tutto il personale docente in servizio a tempo indeterminato viene impedito, per un triennio, di produrre l’istanza di mobilità nell’ipotesi che:

- abbia ottenuto il trasferimento o passaggio a seguito di espressione puntuale della scuola, oppure che abbia ottenuto la mobilità, nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub-comunale, oppure che abbia ottenuto, all’interno dello stesso comune, il trasferimento nel corso della II fase, da posto comune a posto di sostegno o viceversa o che abbia ottenuto mobilità professionale nell’ambito dello stesso comune. Il vincolo non si applica nei confronti di coloro che beneficiano delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI, nell’ipotesi che la mobilità sia stata ottenuta fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, né di coloro che siano stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.

- che abbia ottenuto, con decorrenza dall’anno scolastico 2022/23 la mobilità in una qualunque scuola di una provincia diversa dalla propria titolarità. Il vincolo non si applica nei confronti di coloro che beneficiano delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI, nell’ipotesi che la mobilità sia stata ottenuta fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, né di coloro che siano stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.

- sia stato nominato in ruolo con decorrenza 2023/24 (esclusi coloro che siano stati nominati con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2022/23, che, invece, possono produrre l’istanza). Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il medesimo vincolo è previsto per il DSGA che sia stato nominato in ruolo dall’anno scolastico 2022/23.

A seguito dell’Accordo sottoscritto in data 21.2.2024, con il quale vengono recepite le norme introdotte dal D.L. 36 del 2022 e dal D.L. 44 del 2023, il personale docente immesso in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 2023/24 ed il DSGA nominato in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 2022/23 non sono assoggettati al vincolo triennale e, pertanto, possono produrre l’istanza di mobilità se appartengono ad una delle seguenti categorie:

- genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

- il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30.3.1971, n. 118.

 

Passaggi di cattedra e di ruolo

Il personale docente ed educativo, purché sia in possesso della specifica abilitazione ed abbia superato il periodo di prova, può chiedere, anche esprimendo preferenze per più province, il passaggio di ruolo (per un solo ruolo) e il passaggio di cattedra nell’ambito del proprio ruolo. Può essere chiesto il passaggio di ruolo e quello di cattedra ed il trasferimento, compilando distinte domande e con l’avvertenza che il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficaci sia la domanda di passaggio di cattedra che quella di trasferimento. Inoltre, se si intende dare precedenza alla domanda di passaggio di cattedra rispetto a quella di trasferimento o viceversa, il docente dovrà precisare a quale domanda intenda dare la precedenza; nel caso che non si precisi tale preferenza, il sistema darà precedenza al passaggio di cattedra; nel caso, poi, di più domande di passaggio di cattedra, si dovrà esprimere l’ordine in base al quale si vuole che si proceda, rammentando che bisogna produrre un’istanza per ciascuna classe di concorso richiesta. L’indicazione dell’ordine di precedenza dovrà essere resa anche dal personale che chieda il passaggio di ruolo per più classi di concorso (nell’ambito del medesimo ed unico grado di scuola), ancora rammentando che bisogna produrre un’istanza per ciascuna classe di concorso richiesta.

 

Espressione delle preferenze ed ordine delle operazioni della mobilità territoriale e professionale

Le preferenze esprimibili, in numero non superiore a quindici, debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e possono essere del seguente tipo:

a) scuola,

b) distretto,

c) comune;

d) provincia.

Le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice dell’istituzione scolastica autonoma e con la dizione in chiaro; nel caso di espressione di preferenze sintetiche, può essere espressa la disponibilità per:

- istruzione degli adulti (che comprende corsi serali degli istituti di secondo grado e centri territoriali riorganizzati nei CPIA);

- sezioni carcerarie, ove esprimibili;

- sezioni ospedaliere;

- licei europei.

In assenza dell’espressione per le suddette tipologie di posti, le stesse, ancorché disponibili, non vengono assegnate.

L’intera mobilità è organizzata in tre fasi:

- Prima fase – trasferimenti all’interno del comune di titolarità;

- Seconda fase – trasferimenti fra comuni della provincia di titolarità;

- Terza fase – mobilità territoriale fra province e mobilità professionale.

Sia la domanda di mobilità territoriale (che è unica anche se le preferenze attengono a più province) che quelle di mobilità professionale, possono contenere ciascuna, non più di 15 preferenze, esprimibili con il codice scuola o comune o distretto o provincia. La domanda (sia per mobilità territoriale che professionale) può contenere preferenze relative sia alla propria provincia di titolarità che ad altre province.

La domanda di mobilità su classi di concorso o posti comuni non può essere presentata dal docente di sostegno finché non siano trascorsi 5 anni dall’immissione in ruolo. L’anno in corso contribuisce al completamento del quinquennio.  I trasferimenti a domanda nell’ambito della provincia di titolarità da posto di sostegno a posto comune, fermo restando la permanenza di almeno 5 anni sul posto di sostegno, sono realizzati sul 50% dei posti disponibili per l’anno scolastico 2024/25.

Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini e gradi di scuola o ai posti di lingua inglese nella scuola primaria, il docente deve esprimere nel modulo domanda l’ordine di preferenza con il quale vuole che venga trattato.

Prima di avviare le procedure bisogna consentire l’opzione da parte dei docenti titolari di scuole coinvolte nel dimensionamento, per poi procedere ad assegnare la sede al personale che rientra dal fuori ruolo; successivamente si procede ad assegnare la sede, su richiesta del MIM, al personale interessato da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Le domande di mobilità, corredate dalla relativa documentazione e redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati ad ognuna delle due Ordinanze, dovranno essere presentate, nel rispetto delle scadenze sopra illustrate per ciascuna categoria, osservando le seguenti modalità:

- Personale docente ed ATA - le domande di trasferimento e di passaggio vanno inviate, utilizzando il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), all’USR – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione; a tale scopo nell’apposita sezione MOBILITÀ del sito del MIM sono fornite sia le indicazioni operative che la modulistica necessaria; l’utilizzo del portale ISTANZE ON LINE è consentito esclusivamente per le domande volontarie prodotte nei termini di scadenza;

- Personale educativo – le domande di trasferimento e di passaggio, prodotte attraverso il portale ISTANZE ON LINE, vanno redatte in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE del sito del MIM nella sezione MOBILITÀ;

- Insegnanti di religione cattolica – le domande di trasferimento e di passaggio vanno indirizzate all’USR di titolarità e trasmesse al dirigente scolastico della scuola di servizio, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Regione Val d’Aosta, finalizzate al trasferimento o passaggi nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate, entro i termini fissati sopra descritti, all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ’Ufficio territoriale competente per la provincia di Torino.

 

Mobilità insegnanti di religione cattolica

Gli insegnanti di religione cattolica, in servizio con incarico a tempo indeterminato, possono partecipare alla mobilità, sia per transitare in altro settore di formazione, sia per transitare in scuole afferenti ad altre diocesi, sia della regione di titolarità che di altre regioni, alle seguenti condizioni e premesso il possesso dell’idoneità dell’Ordinario diocesano della Diocesi richiesta:

- Trasferimento in diocesi della medesima regione: coloro che abbiano maturato almeno due anni di servizio a tempo indeterminato con l’anno scolastico 2023/2024;

- Trasferimento in diocesi di altra regione: coloro che abbiano maturato almeno tre anni di servizio a tempo indeterminato con l’anno scolastico 2023/2024;

- Mobilità professionale (sia nell’ambito della propria diocesi che di altra diocesi, anche ubicata in altra regione): superamento del periodo di prova, idoneità concorsuale per il settore formativo richiesto, idoneità dell’Ordinario diocesano per il settore formativo richiesto.

Le procedure di mobilità si svolgeranno nelle seguenti fasi, fermo restando l’assegnazione presso la scuola di servizio, atteso che una diversa assegnazione della sede nell’ambito della propria diocesi è regolamentata dal CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie:

- Mobilità fra settori nell’ambito della diocesi di appartenenza;

- Mobilità fra diocesi della stessa regione;

- Mobilità fra settori per diocesi della medesima regione;

- Mobilità fra diocesi di regioni diverse;

- Mobilità fra settori per diocesi di regioni diverse.

Le preferenze esprimibili sono al massimo 5, situate in sole due regioni, compresa quella di appartenenza. 

 

Mobilità del personale ATA

Le preferenze esprimibili dal personale ATA non possono essere in numero superiore a 15. Le preferenze possono essere:

a) Scuola;

b) Distretto;

c) Comune;

d) Provincia;

e) Centro territoriale organizzato nei CPIA.

Il trasferimento può essere richiesto per sedi della provincia di titolarità e/o per sedi di una sola altra provincia; nel caso si intenda chiedere sedi per la propria provincia e sedi per altra provincia, bisogna presentare due distinte domande; nel caso venga soddisfatta la domanda per l’altra provincia, non si terrà conto della domanda per sedi della provincia di titolarità.

La mobilità del personale ATA avviene in tre distinte fasi, nel seguente ordine:

- Trasferimenti nell’ambito del comune di titolarità;

- Trasferimenti fra comuni nell’ambito della provincia di titolarità;

- Mobilità fra province diverse e passaggi di profilo.

 

Domanda di trasferimento per altra provincia e di passaggio ad altro profilo

La domanda di passaggio ad altro profilo della medesima area è presentata negli stessi termini e modalità previsti per la mobilità territoriale, utilizzando l’apposito modulo di domanda.

Il personale ATA può produrre l’istanza di passaggio ad altro profilo o altri profili della stessa qualifica, fino ad un massimo di tre profili, presentando altrettante domande; nel caso di istanza di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, le due istanze vanno prodotte per la medesima provincia. Nel caso di accoglimento dell’istanza di passaggio non si tiene conto dell’istanza di trasferimento e nel caso di trasferimento per altra provincia non si tiene conto della domanda di trasferimento nell’ambito della provincia di titolarità.

Alberto Bottino 

 

Ricordiamo che è in preparazione il Monografico di Notizie della scuola 2023/2024 relativo la Mobilità per l'a.s. 2024/2025.