Ordinanza M.I.M. 16.02.2026, n. 27
1. Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti docenti e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti docenti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 12, comma 12, della presente ordinanza;
b) totalmente inoccupati.
2. Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti docenti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.
3. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante. Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 15, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti docenti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all'ordine di graduatoria, e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria possono essere previste particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.
4. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene:
a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
b) il giorno e l'ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
5. Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:
a) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.
6. La visualizzazione della posizione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza è oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che resta agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita, fatta salva l'eventuale gestione informatizzata degli atti.
7. Le istituzioni scolastiche, all'atto dell'accettazione da parte dell'aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.
8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, sono comunicate al sistema informativo, secondo le istruzioni della guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l'abbandono. Sono altresì comunicate al sistema informativo la mancata presa di servizio e l'abbandono dei supplenti cui sono stati conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b).
9. Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in merito alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato per la sostituzione dei docenti assenti. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all'articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10, della Legge 124/1999 e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto. Ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), della presente ordinanza, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi. Ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, il dirigente scolastico deve effettuare le sostituzioni per le assenze sui posti comuni nella scuola secondaria di I e di II grado fino a dieci giorni con il personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in diverso grado di istruzione, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. La sussistenza di eventuali esigenze di natura didattica, ostative all'utilizzo di detto personale, dovrà essere motivata nell'atto di individuazione del destinatario della supplenza.
10. Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
11. Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
12. Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
13. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ivi comprese le aggregazioni di cui all'articolo 2, comma 3, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
14. I posti del potenziamento introdotti dall'articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015, ai sensi del predetto comma non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell'articolo 43, comma 11, del CCNL 2019/21 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10 e 15 del presente articolo.
15. In caso di assenza su posti della scuola primaria e dell'infanzia, nonché su posti di sostegno di ogni grado, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per le assenze fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in diverso grado di istruzione, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
16. Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento della lingua inglese sono conferite, secondo l'ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica:
a) gli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli precedenti all'anno 2012 per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea in Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;
e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016; agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi a decorrere dal 2020, limitatamente a coloro che hanno raggiunto la soglia di idoneità all'insegnamento della lingua inglese;
f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 ottobre 2018.
17. Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede nell'ordine alla convocazione:
a) degli aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto;
b) degli aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
c) degli aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
d) degli aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia e, in subordine, nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all'intera provincia, secondo l'ordine di cui alle lettere a), b) e c);
e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell'ordine e secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 9.
18. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità, sino all'intera provincia, reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.
19. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero, attraverso le procedure di cui all'articolo 12 o al presente articolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, tramite altre supplenze a orario non intero, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, verificata la compatibilità oraria delle relative prestazioni di servizio.
20. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
21. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 19 e 20, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.
22. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 18 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione - per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili - o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 15.