Ordinanza M.I.M. 16.02.2026, n. 27
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, entro il 31 maggio che precede l'anno scolastico di riferimento il dirigente scolastico acquisisce l'eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia e, valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell'interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo, con riferimento alla specifica situazione dell'alunno e della classe, ne comunica l'esito all'Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno dell'anno corrente.
2. Qualora ricorrano le condizioni per la conferma di cui al comma precedente, nell'ambito della presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 124/1999, il docente esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.
3. L'Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina nel contingente complessivo dei posti disponibili da parte del docente interessato.
4. Al ricorrere di tutte le condizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, l'Ufficio scolastico territorialmente competente provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sul posto assegnato l'anno precedente. Degli esiti delle operazioni viene data pubblicazione da parte dell'Ufficio all'albo on line.
5. Le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto. Eventuali disponibilità acquisite dopo questa data non sono prese in considerazione ai fini della procedura disciplinata dal presente articolo. I docenti per i quali è stata disposta la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 della Legge 124/1999, per il medesimo anno scolastico, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 14, comma 22.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:
a. ai docenti in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità;
b. ai docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che nell'anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle GPS per il relativo grado;
c. ai docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che, in caso di incapienza delle GPS di prima e seconda fascia relative ai posti di sostegno, nell'anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base dello scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti docenti non inclusi negli elenchi aggiuntivi alle GAE e nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio;
in servizio a tempo determinato nell'anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 124/1999.