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Ordinanza M.I.M. 16.02.2026, n. 27

Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 15 - Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e abbandono del servizio

1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio.

In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS:

a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto nonché sulla base della procedura di cui all'articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie;

b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:

a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

3. Il personale in servizio su una supplenza di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.

4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.