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Ordinanza M.I.M. 16.02.2026, n. 27

Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 10 - Elenco aggiuntivo alle GPS

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti docenti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro i termini specificati dal decreto di cui al comma 3 possono richiedere l'inserimento, per l'anno scolastico 2027/2028, in appositi elenchi aggiuntivi, cui si attinge a seguito dello scorrimento della prima fascia e in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti docenti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto. Analogamente, possono richiedere l'inserimento negli appositi elenchi gli aspiranti abilitati che conseguono il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per il rispettivo grado di istruzione, nonché coloro che conseguono il titolo previsto per l'insegnamento negli istituti di cui all'articolo 67 del Testo Unico.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini e secondo modalità specificate nell'apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l'inserimento degli aspiranti docenti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa.

3. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, entro il 31 dicembre del 2026 è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto per i corrispondenti posti e classi di concorso.

4. Ai fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all'ufficio scolastico territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema.

5. L'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati o specializzati già inseriti nella prima fascia delle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto.