Ordinanza M.I.M. 16.02.2026, n. 27
Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.
1. Il dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, all'albo on line dell'ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all'albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.