Ordinanza M.I.M. 16.02.2026, n. 27
1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), ovvero nei casi previsti dall'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:
a) la prima fascia è costituita dagli aspiranti docenti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;
b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti docenti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;
c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti docenti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia.
2. La scelta delle sedi è vincolata alla provincia d'iscrizione in GPS e viene effettuata contestualmente alla domanda GPS.
3. I soggetti inseriti nelle GAE e nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze di cui all'articolo 2 comma 6, lettera c), indicano sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
4. Per gli aspiranti docenti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le apposite procedure informatizzate relative alle GAE e alle GPS di cui all'articolo 3, comma 3.
5. Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di due circoli didattici e cinque istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
6. In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di cui all'articolo 10, l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto per il relativo insegnamento effettua le operazioni di cui al comma 3 ed è collocato in un elenco aggiuntivo da utilizzare dopo lo scorrimento della seconda fascia e in via prioritaria rispetto alla terza delle relative graduatorie di istituto; gli aspiranti docenti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di specializzazione o di abilitazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.
7. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti docenti a supplenze temporanee sono definite dall'articolo 14 della presente ordinanza.