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Decreto legge 19.02.2026, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Disposizioni per l'attuazione del PNRR

Capo I - Governance per il PNRR

Sezione V - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Art. 21 bis - Disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di ricerca

1. Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR a titolarità degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 22.496.836 per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 14.500.000, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a euro 7.996.836, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.