Decreto legge 19.02.2026, n. 19
Disposizioni per l'attuazione del PNRR
Capo I - Governance per il PNRR
Sezione V - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
1. Al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, anche per l'attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo e solo se indispensabili per le medesime finalità, in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalità e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare:
a) le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite;
b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché all'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, gli organismi di cui al comma 1 accedono per via telematica, ai soli fini del riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, e delle correlate verifiche di cui agli articoli 43, 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai seguenti dati:
a) cognome;
b) nome;
c) data e luogo di nascita;
d) codice fiscale;
e) dati identificativi dell'università e del corso di studi presso cui l'offerta formativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 71 del 2025 è stata erogata allo studente;
f) esito della procedura di ammissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, con indicazione della sede universitaria assegnata e di quella di immatricolazione;
g) crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, conseguiti dallo studente;
h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, con la specificazione della tipologia del servizio o intervento concesso allo studente, dei dati identificativi dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del corso di studi in cui è iscritto lo studente beneficiario e dell'anno accademico di erogazione.
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le spese per i contratti di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sono computate nel predetto calcolo, con esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-ter riferito solo alla stipulazione di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».
4-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di spesa di cui al secondo periodo non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi nonché da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
b) all'articolo 22-ter, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti dal PNRR».
4-ter. Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è abrogato.
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati,» e le parole: «dell'impiego di magistrato ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «nelle magistrature»;
2) al secondo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono soppresse;
b) i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dal seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le università, nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria, sono individuati gli standard formativi uniformi.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, nonché di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà e dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici.»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura può stipulare accordi e convenzioni con le università sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali.»;
e) al comma 4, la parola: «ordinario» è soppressa;
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Resta ferma la possibilità per le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento professionale, master, nonché percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.»;
g) i commi 5 e 6 sono abrogati.
6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede al riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la lettera d) è abrogata.
8-bis. Al fine di finanziare i dottorati di ricerca attivati dalle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche per l'attuazione e il consolidamento degli Investimenti 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» della Componente 1 della Missione 4 del PNRR nonché dell'Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese» della Componente 2 della Missione 4 del PNRR, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede:
a) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante riduzione, in misura pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.