Decreto legge 19.02.2026, n. 19
Disposizioni per l'attuazione del PNRR
Capo I - Governance per il PNRR
Sezione V - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
1. Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, resta in carica sino al 31 dicembre 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 786.357 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
2. All'articolo 1-quater della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Gli interventi di cui al primo periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.».