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Decreto legge 19.02.2026, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Disposizioni per l'attuazione del PNRR

Capo I - Governance per il PNRR

Sezione IV - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

Art. 19 - Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «e l'anno scolastico 2026/2027», le parole: «pari a 100» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 70» e le parole: «e presso gli Uffici scolastici regionali» sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: «all'annualità 2026» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualità 2027»;

c) al comma 6, le parole: «a euro 1.885.344 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.863.835 per l'anno 2026 nonché a euro 1.467.737 per l'anno 2027» e le parole: «al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».

2. All'articolo 1, comma 725, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2025/2026 sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2026/2027 sono individuate».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR fino al 31 dicembre 2026 nonché dei progetti del Programma nazionale 2021-2027 per le annualità successive, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori 20 milioni di euro»;

b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «termine di operatività dell'unità di missione per il PNRR».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.677.413 per l'anno 2026 e di euro 2.516.120 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3, lettera a), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.