Decreto legge 19.02.2026, n. 19
Disposizioni per l'attuazione del PNRR
Capo I - Governance per il PNRR
Sezione VI - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
1. Al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché all'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale e contiene:
a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia;
b) le attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;
c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;
d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a:
1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza a specifici obblighi di legge;
2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
3) interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;
4) attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica;
5) individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;
6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;
f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;
g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità;
h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorità di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.»;
2) al comma 7-bis, le parole: «si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quest'ultima in relazione alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7-sexies della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, si esprimono sul DSPM di cui al comma 7 nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» e le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, le parole: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire» sono sostituite dalle seguenti: «sono redatti in coerenza con gli obiettivi del DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e definiscono»;
1.2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il contratto di programma contiene altresì gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite, e gli indicatori di performance nonché i criteri di qualità, stabiliti in conformità con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE.»;
1.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità di cui al terzo periodo, nonché ai fini della programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal contratto di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del proprio management, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonché dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore dà evidenza dei criteri e delle modalità di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.»;
3) al comma 5:
3.1) al primo periodo, le parole: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, e» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» sono inserite le seguenti: «é redatto in coerenza con il DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE e»;
4) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'Autorità di regolazione dei trasporti individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di performance e i criteri di qualità di cui al comma 1. La medesima Autorità monitora il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per i profili finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario nonché le penalità da applicare a carico del gestore in caso di mancato conseguimento.
5-quater. I progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici la cui valutazione è svolta dall'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al primo periodo, corredati della relativa analisi costi-benefici, sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.».
2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
«n-bis) con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e in house e gli affidamenti a operatori interni, nonché sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali.».
3. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole: «procedure di gara» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate ai fini di un adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di cui al primo periodo, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento di cui al secondo periodo, sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati recano altresì evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento, per le opportune determinazioni degli enti concedenti. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli stessi si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, promuovono, nei limiti in cui tale facoltà sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.»;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity). - 1. Ai servizi ferroviari intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
Art. 9-ter (Valutazioni economiche e finanziarie nei servizi pubblici in concessione). - 1. Al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare in relazione agli obiettivi relativi alla Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3, Componente 1, del PNRR e per garantire il pieno rispetto degli obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio economico-finanziario degli interventi infrastrutturali e nei trasporti, all'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori di performance e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonché negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
4. All'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «gare non conformi» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti non conformi» e la parola: «bandite» è sostituita dalla seguente: «avviati».
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.