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Decreto M.I.M. 09.10.2025, n. 2938

Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Oggetto

Art. 2 -  Definizioni

Art. 3 -  Posti da destinare al concorso

Art. 4 -  Requisiti di ammissione al concorso

Art. 5 -  Articolazione del concorso

Art. 6 -  Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

Art. 7 -  Prova orale

Art. 8 -  Valutazione delle prove e dei titoli

Art. 9 -  Graduatorie di merito regionali

Art. 10 -  Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande

Art. 11 -  Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

Art. 12 -  Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

Art. 13 -  Commissioni giudicatrici

Art. 14 -  Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

Art. 15 -  Ricorsi

Art. 16 -  Trattamento dei dati personali

Art. 17 -  Norme finali

Formula iniziale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina della Commissione Nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione" e al comma 5-quinquies che si prevede che "le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali"; l'articolo 35-bis, concernente "la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"; l'articolo 35-ter che ha introdotto il "Portale unico del reclutamento" ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici; l'articolo 37, ed in particolare il comma 1, in virtù del quale si dispone che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; l'articolo 38, riguardante l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e, in particolare, gli articoli 1 e 5;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l'articolo 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014, comma 1;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "Regolamento");

Visto l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente l'"Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106", come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, successivamente, dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", e in particolare l'articolo 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;

Visto l'accordo Ref. ARES (2021) 7947180 del 22 dicembre 2021, recante "Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy";

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel pnrr;

Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, che prevede, nei confronti dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e in particolare l'articolo 20, recante "Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR" convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 14-bis, comma 1;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026" ed in particolare l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, in virtù del quale: "In riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica 9 novembre 2021, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";

Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, 10 marzo 1997, recante "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'articolo 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341";

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsidi formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante "Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";

Visto il Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante "Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, trasmesso con nota prot. 46948 del 7 ottobre 2025, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 58.135 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola;

Sentite le organizzazioni sindacali,

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria finalizzato alla copertura di n. 27.376 posti vacanti negli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante.

2. Il presente decreto disciplina altresì i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale; la determinazione del contributo di segreteria; il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; l'organizzazione delle prove d'esame; le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a. Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;

b. Decreto ministeriale: Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214;

c. USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali;

d. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

e. Portale Unico del reclutamento: Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3 - Posti da destinare al concorso

1. L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, determina il numero di posti banditi per ciascuna tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale. I posti previsti per l'USR per il Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena.

2. L'Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali, in caso di esiguo numero dei posti conferibili. Con successivo decreto possono essere previste ulteriori aggregazioni in caso di esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle istanze.

3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato A individua per tipologia di posto, in ciascuna regione, le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1.014 e 678 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in servizio nell'anno scolastico 2025/2026 alla data del 23 settembre 2025.

5. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'articolo 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato B individua la percentuale di rappresentatività dei generi per tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il genere di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della 9 maggio 1994, n. 487.

6. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione.

Art. 4 - Requisiti di ammissione al concorso

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

b.2. per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano i possesso - congiuntamente a uno dei titoli di cui al comma 1 - dello specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro e non oltre il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

5. Con riferimento ai titoli di accesso previsti al comma 2 - in considerazione della tempistica di svolgimento dei percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 - possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un'apposita istanza on-line. Il mancato conseguimento della specializzazione o la mancata comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.

Art. 5 - Articolazione del concorso

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.

Art. 6 - Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al presente decreto sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. Le prove si svolgono nella regione per la quale i candidati partecipano al concorso.

2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto.

3. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico- metodologico, così distribuiti:

• dieci quesiti di ambito pedagogico;

• quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;

• quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 3. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

7. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

Art. 7 - Prova orale

1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, hanno superato la prova di cui all'articolo 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.

2. La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla specifica tipologia di posto per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; a tal fine nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. La durata della lezione simulata di cui ai commi precedenti non può essere superiore alla metà dell'effettiva durata della prova orale.

5. Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato per mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

6. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione attraverso il Portale Unico del reclutamento. L'USR che gestisce la procedura ne dà avviso sul proprio sito.

7. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Nella redazione dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale del concorso per i posti comuni e di sostegno nella scuola primaria, la Commissione Nazionale, di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto ministeriale, individua il livello che consente al candidato di conseguire il titolo di idoneità per l'insegnamento della lingua inglese.

Art. 8 - Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Il risultato conseguito dal candidato nell'unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna tipologia di posto.

3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

4. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Art. 9 - Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni tipologia di posto, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è integrata per un triennio, a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con l'inserimento dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.

3. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Le graduatorie di merito, come integrate ai sensi del comma 2, sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le tipologie di posto per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

5. Le graduatorie di merito, come integrate ai sensi del comma 2, hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali, come integrate ai sensi del comma 2, si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

7. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali, come integrate ai sensi del comma 2, determinata anche nelle forme di cui all'articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Art. 10 - Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le tipologie di posto cui hanno titolo. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.

3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio e? eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi - Servizi - lettera P - Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l'istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema "Pago In Rete". Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all'interno dell'istanza di presentazione domanda. La causale e l'importo del bollettino saranno precompilati sulla base degli insegnamenti richiesti nell'istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L'avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell'istanza, cui va allegata - a pena di esclusione - la ricevuta di pagamento.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome ed il nome;

b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;

e) per coloro che sono soggetti all'obbligo, posizione regolare nei riguardi del servizio di leva;

f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;

h) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento (in caso positivo specificare quali);

i) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo specificare quali);

j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

k) il possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR responsabile della procedura concorsuale;

m) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, con le modalità descritte all'articolo 11 del presente decreto. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;

n) i titoli di accesso posseduti ai sensi dell'articolo 4 del presente bando, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro e non oltre la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

o) i titoli valutabili di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale;

p) l'eventuale diritto alle riserve, previste dalla vigente normativa, di cui all'articolo 3, comma 3. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;

q) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

6. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. Costituisce motivo di esclusione dalla procedura la mancata attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di segreteria di cui al comma 4, effettuata allegando la ricevuta del medesimo all'istanza di partecipazione.

7. I requisiti di ammissione al concorso, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti sia all'atto di scadenza del termine di cui al comma 2 sia all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.

8. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 11 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova/delle prove da personale individuato dal competente USR.

2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Stante la modalità di espletamento della prova scritta di cui all'articolo 6, comma 1, qualora il candidato partecipi per più tipologie di posto e chieda di ausili e/o tempi aggiuntivi, la valutazione in merito sarà effettuata congiuntamente dalle commissioni costituite competenti per le relative procedure. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

3. Ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, dell'articolo 3, comma 4-bis, i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) hanno la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

4. I candidati di cui al comma 3 dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. L'adozione delle richiamate misure ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, secondo la tempistica indicata, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le candidate che nella sede della prova necessitino di appositi spazi per l'allattamento ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.

Art. 12 - Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. Sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero è pubblicato il calendario delle prove scritte, con le relative modalità di svolgimento. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet. Il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite link all'area "Graduatorie" della Piattaforma "Concorsi e Procedure selettive" con le stesse modalità di accesso descritte all'articolo 10, comma 3, e visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero.

2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. Le date e l'orario delle prove scritte verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente articolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

3. La vigilanza durante la prova è affidata dall'USR agli stessi membri della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica sede della prova - o dal collaboratore designato in caso di impedimento - e composto da due docenti, di cui uno svolge la funzione di segretario. Sia la commissione giudicatrice che il comitato di vigilanza possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall'USR sul cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei componenti del Comitato di vigilanza e dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice dall'articolo 18 del Decreto ministeriale. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.

4. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione da parte del competente USR attraverso apposita pubblicazione sul Portale Unico del reclutamento e a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.

5. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle prove orali.

6. Le prove scritte e orali del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Art. 13 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del Direttore Generale dell'USR responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del Decreto Ministeriale.

2. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, secondo la tempistica e le modalità previste in un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico.

3. A norma dell'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il personale in quiescenza può far parte delle commissioni giudicatrici purché la decorrenza del collocamento a riposo non risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 14 - Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.

2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione e del merito - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli Uffici Scolastici territoriali, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.

4. I dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione della operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, anche per i necessari adempimenti che competono ai Comitati di Valutazione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.

8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.

9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.

10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.

Art. 17 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale, nonché quelle relative allo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.

2. Ai soli fini della rendicontazione alla Commissione europea del target M4C1-14-ter di livello europeo del PNRR possono essere predisposti uno o più atti nazionali ricognitivi delle diverse graduatorie regionali approvate e pubblicate.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Portale Unico del reclutamento.

Allegato A - Percentuale riservisti

Regione Grado/ Tipo Posto Denominazione Percentuale riservisti ex l. 68/99 Percentuale riservisti ex d. lgs 66/10 Percentuale riservisti ex d. lgs. 40/17
Abruzzo AAAA Comune Infanzia 5,68 0 0
Basilicata AAAA Comune Infanzia 7,14 0 0
Calabria AAAA Comune Infanzia 10,73 0 0
Campania AAAA Comune Infanzia 9,26 0 0
Emilia Romagna AAAA Comune Infanzia 2,88 0 0
Friuli AAAA Comune Infanzia 1,42 0 0
Lazio AAAA Comune Infanzia 6,07 0 0
Liguria AAAA Comune Infanzia 4,44 0 0
Lombardia AAAA Comune Infanzia 1,98 0 0
Marche AAAA Comune Infanzia 1,96 0 0
Molise AAAA Comune Infanzia 7,72 0 0
Piemonte AAAA Comune Infanzia 1,97 0 0
Puglia AAAA Comune Infanzia 6,84 0 0
Sardegna AAAA Comune Infanzia 6,31 0 0
Sicilia AAAA Comune Infanzia 9,99 0,01 0,06
Toscana AAAA Comune Infanzia 1,9 0 0
Umbria AAAA Comune Infanzia 4,97 0 0
Veneto AAAA Comune Infanzia 2,53 0 0
Abruzzo ADAA Sostegno Infanzia 1,27 0 0
Basilicata ADAA Sostegno Infanzia 1,05 0 0
Calabria ADAA Sostegno Infanzia 0,68 0 0
Campania ADAA Sostegno Infanzia 1,96 0,14 0,07
Emilia Romagna ADAA Sostegno Infanzia 0,52 0 0
Friuli Venezia Giulia ADAA Sostegno Infanzia 0 0 0
Lazio ADAA Sostegno Infanzia 0 0 0
Liguria ADAA Sostegno Infanzia 2,25 0 0
Lombardia ADAA Sostegno Infanzia 0,41 0 0
Marche ADAA Sostegno Infanzia 0,56 0 0
Molise ADAA Sostegno Infanzia 0 0 0
Piemonte ADAA Sostegno Infanzia 0,72 0 0
Puglia ADAA Sostegno Infanzia 1,21 0 0
Sardegna ADAA Sostegno Infanzia 1,47 0 0
Sicilia ADAA Sostegno Infanzia 2,25 0 0
Toscana ADAA Sostegno Infanzia 0,52 0 0
Umbria ADAA Sostegno Infanzia 3,08 0 0
Veneto ADAA Sostegno Infanzia 0 0 0
Abruzzo ADEE Sostegno Primaria 1,79 0 0
Basilicata ADEE Sostegno Primaria 1,7 0 0
Calabria ADEE Sostegno Primaria 2,39 0 0
Campania ADEE Sostegno Primaria 4,42 0 0
Emilia Romagna ADEE Sostegno Primaria 0,67 0 0
Friuli ADEE Sostegno Primaria 0,18 0 0
Lazio ADEE Sostegno Primaria 1,06 0 0
Liguria ADEE Sostegno Primaria 1,36 0 0
Lombardia ADEE Sostegno Primaria 0,43 0 0
Marche ADEE Sostegno Primaria 0,8 0 0
Piemonte ADEE Sostegno Primaria 0,46 0 0
Puglia ADEE Sostegno Primaria 1,22 0 0
Sardegna ADEE Sostegno Primaria 1,17 0 0
Sicilia ADEE Sostegno Primaria 3,85 0 0
Toscana ADEE Sostegno Primaria 0,65 0 0
Umbria ADEE Sostegno Primaria 2,38 0 0
Veneto ADEE Sostegno Primaria 0,19 0 0
Abruzzo EEEE Comune Primaria 4,53 0 0,02
Basilicata EEEE Comune Primaria 5,57 0 0
Calabria EEEE Comune Primaria 8,11 0 0
Campania EEEE Comune Primaria 8,49 0 0
Emilia Romagna EEEE Comune Primaria 2,08 0,01 0
Friuli EEEE Comune Primaria 0,72 0 0
Lazio EEEE Comune Primaria 3,67 0 0
Liguria EEEE Comune Primaria 2,81 0 0
Lombardia EEEE Comune Primaria 1,04 0 0,01
Marche EEEE Comune Primaria 2,72 0,02 0
Molise EEEE Comune Primaria 5,58 0 0
Piemonte EEEE Comune Primaria 1 0 0
Puglia EEEE Comune Primaria 3,73 0,02 0
Sardegna EEEE Comune Primaria 4,4 0,06 0
Sicilia EEEE Comune Primaria 7,55 0,01 0
Toscana EEEE Comune Primaria 2,02 0 0
Umbria EEEE Comune Primaria 4,65 0 0
Veneto EEEE Comune Primaria 0,99 0,02 0,02

Allegato B - Conteggio Personale per genere e regione al 31/12/2024

Regione Classe di concorso/tipo posto (Codici meccanografici) Descrizione Percentuale femmine al 31/12/2024 Percentuale maschi al 31/12/2024 Genere destinatario del titolo di preferenza di cui all'art. 6 del DPR 487 del 1994 al 31/12/2024
Abruzzo AAAA Comune Infanzia 99,55 0,45 M
Basilicata AAAA Comune Infanzia 99,10 0,90 M
Calabria AAAA Comune Infanzia 98,96 1,04 M
Campania AAAA Comune Infanzia 99,22 0,78 M
Emilia Romagna AAAA Comune Infanzia 99,36 0,64 M
Friuli Venezia Giulia AAAA Comune Infanzia 99,48 0,52 M
Lazio AAAA Comune Infanzia 99,21 0,79 M
Liguria AAAA Comune Infanzia 99,15 0,85 M
Lombardia AAAA Comune Infanzia 99,54 0,46 M
Marche AAAA Comune Infanzia 99,24 0,76 M
Molise AAAA Comune Infanzia 99,81 0,19 M
Piemonte AAAA Comune Infanzia 99,46 0,54 M
Puglia AAAA Comune Infanzia 99,48 0,52 M
Sardegna AAAA Comune Infanzia 98,93 1,07 M
Sicilia AAAA Comune Infanzia 98,58 1,42 M
Toscana AAAA Comune Infanzia 99,34 0,66 M
Umbria AAAA Comune Infanzia 99,49 0,51 M
Veneto AAAA Comune Infanzia 99,53 0,47 M
Abruzzo ADAA Sostegno Infanzia 99,04 0,96 M
Basilicata ADAA Sostegno Infanzia 98,95 1,05 M
Calabria ADAA Sostegno Infanzia 97,95 2,05 M
Campania ADAA Sostegno Infanzia 98,32 1,68 M
Emilia Romagna ADAA Sostegno Infanzia 98,18 1,82 M
Friuli Venezia Giulia ADAA Sostegno Infanzia 97,66 2,34 M
Lazio ADAA Sostegno Infanzia 98,34 1,66 M
Liguria ADAA Sostegno Infanzia 98,31 1,69 M
Lombardia ADAA Sostegno Infanzia 98,50 1,50 M
Marche ADAA Sostegno Infanzia 99,44 0,56 M
Molise ADAA Sostegno Infanzia 98,18 1,82 M
Piemonte ADAA Sostegno Infanzia 98,07 1,93 M
Puglia ADAA Sostegno Infanzia 99,01 0,99 M
Sardegna ADAA Sostegno Infanzia 98,53 1,47 M
Sicilia ADAA Sostegno Infanzia 97,34 2,66 M
Toscana ADAA Sostegno Infanzia 98,43 1,57 M
Umbria ADAA Sostegno Infanzia 97,69 2,31 M
Veneto ADAA Sostegno Infanzia 99,48 0,52 M
Abruzzo ADEE Sostegno Primaria 96,72 3,28 M
Basilicata ADEE Sostegno Primaria 90,05 9,95 M
Calabria ADEE Sostegno Primaria 94,92 5,08 M
Campania ADEE Sostegno Primaria 95,70 4,30 M
Emilia Romagna ADEE Sostegno Primaria 94,67 5,33 M
Friuli Venezia Giulia ADEE Sostegno Primaria 95,29 4,71 M
Lazio ADEE Sostegno Primaria 96,26 3,74 M
Liguria ADEE Sostegno Primaria 95,17 4,83 M
Lombardia ADEE Sostegno Primaria 94,12 5,88 M
Marche ADEE Sostegno Primaria 96,36 3,64 M
Molise ADEE Sostegno Primaria 95,80 4,20 M
Piemonte ADEE Sostegno Primaria 95,30 4,70 M
Puglia ADEE Sostegno Primaria 96,21 3,79 M
Sardegna ADEE Sostegno Primaria 96,67 3,33 M
Sicilia ADEE Sostegno Primaria 93,98 6,02 M
Toscana ADEE Sostegno Primaria 96,16 3,84 M
Umbria ADEE Sostegno Primaria 96,16 3,84 M
Veneto ADEE Sostegno Primaria 95,27 4,73 M
Abruzzo EEEE Comune Primaria 97,34 2,66 M
Basilicata EEEE Comune Primaria 95,94 4,06 M
Calabria EEEE Comune Primaria 95,74 4,26 M
Campania EEEE Comune Primaria 97,32 2,68 M
Emilia Romagna EEEE Comune Primaria 95,84 4,16 M
Friuli Venezia Giulia EEEE Comune Primaria 95,47 4,53 M
Lazio EEEE Comune Primaria 97,37 2,63 M
Liguria EEEE Comune Primaria 96,04 3,96 M
Lombardia EEEE Comune Primaria 95,96 4,04 M
Marche EEEE Comune Primaria 96,85 3,15 M
Molise EEEE Comune Primaria 96,56 3,44 M
Piemonte EEEE Comune Primaria 96,04 3,96 M
Puglia EEEE Comune Primaria 97,44 2,56 M
Sardegna EEEE Comune Primaria 95,95 4,05 M
Sicilia EEEE Comune Primaria 95,92 4,08 M
Toscana EEEE Comune Primaria 96,15 3,85 M
Umbria EEEE Comune Primaria 96,45 3,55 M
Veneto EEEE Comune Primaria 96,79 3,21 M

Allegato 1 - Posti a bando scuola infanzia e primaria

Clc - Tipo Posto (Codici meccanografici) Regione Denominazione Posti destinati alla procedura concorsuale Riserva 30% ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 206/23
AAAA Abruzzo Comune Infanzia 268 80
AAAA Basilicata Comune Infanzia 219 65
AAAA Calabria Comune Infanzia 454 136
AAAA Campania Comune Infanzia 1047 314
AAAA Emilia Romagna Comune Infanzia 322 96
AAAA Friuli Venezia Giulia Comune Infanzia 89 26
AAAA Lazio Comune Infanzia 781 234
AAAA Liguria Comune Infanzia 131 39
AAAA Lombardia Comune Infanzia 678 203
AAAA Marche Comune Infanzia 189 56
AAAA Molise Comune Infanzia 65 19
AAAA Piemonte Comune Infanzia 458 137
AAAA Puglia Comune Infanzia 829 248
AAAA Sardegna Comune Infanzia 245 73
AAAA Sicilia Comune Infanzia 673 201
AAAA Toscana Comune Infanzia 584 175
AAAA Umbria Comune Infanzia 133 39
AAAA Veneto Comune Infanzia 203 60
ADAA Abruzzo Sostegno Infanzia 32 9
ADAA Basilicata Sostegno Infanzia 11 3
ADAA Calabria Sostegno Infanzia 58 17
ADAA Campania Sostegno Infanzia 56 16
ADAA Emilia Romagna Sostegno Infanzia 24 7
ADAA Friuli Venezia Giulia Sostegno Infanzia 2 0
ADAA Lazio Sostegno Infanzia 140 42
ADAA Liguria Sostegno Infanzia 13 3
ADAA Lombardia Sostegno Infanzia 72 21
ADAA Marche Sostegno Infanzia 22 6
ADAA Molise Sostegno Infanzia 4 1
ADAA Piemonte Sostegno Infanzia 23 6
ADAA Puglia Sostegno Infanzia 84 25
ADAA Sardegna Sostegno Infanzia 25 7
ADAA Sicilia Sostegno Infanzia 28 8
ADAA Toscana Sostegno Infanzia 48 14
ADAA Umbria Sostegno Infanzia 4 1
ADAA Veneto Sostegno Infanzia 32 9
EEEE Abruzzo Comune Primaria 286 85
EEEE Basilicata Comune Primaria 315 94
EEEE Calabria Comune Primaria 518 155
EEEE Campania Comune Primaria 1506 451
EEEE Emilia Romagna Comune Primaria 1041 312
EEEE Friuli Venezia Giulia Comune Primaria 286 85
EEEE Lazio Comune Primaria 2235 670
EEEE Liguria Comune Primaria 348 104
EEEE Lombardia Comune Primaria 3537 1061
EEEE Marche Comune Primaria 300 90
EEEE Molise Comune Primaria 59 17
EEEE Piemonte Comune Primaria 927 278
EEEE Puglia Comune Primaria 888 266
EEEE Sardegna Comune Primaria 572 171
EEEE Sicilia Comune Primaria 1230 369
EEEE Toscana Comune Primaria 1064 319
EEEE Umbria Comune Primaria 238 71
EEEE Veneto Comune Primaria 1713 513
ADEE Abruzzo Sostegno Primaria 54 16
ADEE Basilicata Sostegno Primaria 43 12
ADEE Calabria Sostegno Primaria 60 18
ADEE Campania Sostegno Primaria 67 20
ADEE Emilia Romagna Sostegno Primaria 177 53
ADEE Friuli Venezia Giulia Sostegno Primaria 22 6
ADEE Lazio Sostegno Primaria 685 205
ADEE Liguria Sostegno Primaria 36 10
ADEE Lombardia Sostegno Primaria 324 97
ADEE Marche Sostegno Primaria 56 16
ADEE Piemonte Sostegno Primaria 112 33
ADEE Puglia Sostegno Primaria 256 76
ADEE Sardegna Sostegno Primaria 50 15
ADEE Sicilia Sostegno Primaria 39 11
ADEE Toscana Sostegno Primaria 155 46
ADEE Umbria Sostegno Primaria 26 7
ADEE Veneto Sostegno Primaria 105 31

 

Allegato 2 - Aggregazioni delle procedure

CLASSE DI CONCORSO REGIONE RESPONSABILE REGIONI GESTITE
AAAA
Comune Infanzia
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto
ADAA
Sostegno infanzia
Abruzzo Abruzzo
Molise
Calabria
Campania
Basilicata
Emilia Romagna
Lazio
Lombardia
Marche Marche
Umbria
Piemonte Piemonte
Liguria
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Veneto Veneto
Friuli Venezia Giulia
ADEE
Sostegno primaria
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto
EEEE
Comune primaria
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto