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Decreto M.I.M. 09.10.2025, n. 2938

Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206.

Art. 4 - Requisiti di ammissione al concorso

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

b.2. per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano i possesso - congiuntamente a uno dei titoli di cui al comma 1 - dello specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro e non oltre il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

5. Con riferimento ai titoli di accesso previsti al comma 2 - in considerazione della tempistica di svolgimento dei percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 - possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un'apposita istanza on-line. Il mancato conseguimento della specializzazione o la mancata comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.