Decreto M.I.M. 14.11.2025, n. 221
1. Con decreto del Direttore generale dell'USR, le istituzioni scolastiche, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 6, sono autorizzate ad attivare i percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale previsti dall'articolo 1, comma 1.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet dell'USR e trasmesso alla Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito.
3. Le istituzioni scolastiche, autorizzate con il decreto di cui al comma 1, sono tenute a comunicare l'effettiva attivazione dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale ed il numero di studenti frequentanti. La comunicazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC dell'Ufficio scolastico regionale.
4. Gli Uffici scolastici regionali provvedono a riconoscere la parità scolastica, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai percorsi quadriennali autorizzati presso istituti scolastici già riconosciuti paritari.
5. Gli ITS Academy aderenti alla rete avviano, sulla base dell'offerta formativa integrata e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze rilevate e delle vocazioni produttive del territorio, idonei interventi a favore degli studenti, in stretta sinergia con le iniziative di orientamento avviate ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
6. Nel caso di mancata attivazione dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale per carenza del numero di studenti, il regime autorizzatorio mantiene validità per un periodo di due anni decorsi i quali l'autorizzazione decade.