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Decreto M.I.M. 14.11.2025, n. 221

Decreto concernente il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico professionale in attuazione dell'articolo 25- bis, comma 8-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127.

Art. 6 - Selezione delle proposte progettuali

1. L'Ufficio scolastico regionale acquisisce, nel rispetto del principio di trasparenza, le proposte progettuali e verifica le condizioni di ammissibilità in ordine ai requisiti di cui al precedente articolo 5.

2. La successiva valutazione delle proposte progettuali è effettuata da una apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore generale dell'USR.

3. La Commissione tecnica valuta le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO PUNTEGGIO
a) Coerenza della proposta progettuale e previsione di misure per facilitare il proseguimento della formazione nei percorsi dell'istruzione terziaria e il passaggio tra i diversi percorsi di studio del secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento ai reciproci passaggi tra percorsi scolastici di istruzione professionale e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP); massimo 25 punti
b) Chiara indicazione dei ruoli, degli ambiti di intervento della condivisione di risorse tra i soggetti sottoscrittori degli accordi di rete e degli accordi di partenariato ed efficace interazione degli stessi massimo 25 punti
c) Idoneo consolidamento e potenziamento delle esperienze on the job, delle ore dedicate alla formazione scuola-lavoro, dei processi di internazionalizzazione, delle discipline STEM massimo 20 punti
d) Utilizzo innovativo della flessibilità didattica e organizzativa, della didattica laboratoriale e digitale massimo 15 punti
e) Attivazione di partenariati strutturati con le imprese del territorio massimo 15 punti
Totale punti 100

 

4. La Commissione tecnica ha a disposizione 100 punti da assegnare alle proposte progettuali presentate. Sono valutate positivamente le proposte che conseguono un punteggio non inferiore a 50/100.

5. L'elenco delle candidature risultate idonee è trasmesso dalla Commissione al Direttore generale dell'USR, congiuntamente ad un ulteriore elenco delle candidature non idonee, per l'adozione del decreto di cui all'articolo 7.

6. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano rimborsi, compensi, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.